Spesa di personale, nessuna esclusione oltre ai fondi Ue

Corte dei conti. Sezione Autonomie

Il Sole 24 Ore
13 Ottobre 2014
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<p>La Sezione delle autonomie della Corte dei conti detta il ritmo delle spese di personale degli enti locali. &Egrave; da poco in vigore l’articolo 1, comma 557-quater, della legge 296/2006, introdotto dalla legge di conversione del Dl 90/2014, e gi&agrave; possiamo contare su due interpretazioni che costituiranno il terreno sul quale gli operatori dovranno muoversi nei prossimi anni.</p>
<p>Con la&nbsp;<a href=”http://www.lagazzettadeglientilocali.it/tid/5359715″>deliberazione 21/2014</a>, viene cristallizzato il principio secondo il quale, dal computo della spesa di personale ai fini della verifica del limite fissato, dall’articolo 1, comma 557, della Finanziaria 2007, vanno esclusi solamente gli importi derivanti da contratti di assunzione il cui costo sia totalmente finanziato a valere sui fondi dell’Unione Europea o privati.</p>
<p>La Sezione delle autonomie, era, per&ograve;, stata chiamata ad esprimersi, anche, sulla possibilit&agrave; di conteggiare una spesa di personale “virtuale” in presenza di assenze temporanee dal lavoro, quali aspettative, maternit&agrave; o riduzioni da tempo pieno a tempo parziale. Probabilmente non era bastata la deliberazione n. 27/2013, che aveva gi&agrave; definito &laquo;finzione giuridica&raquo;, un raffronto non omogeneo, basato su una spesa effettiva da una parte e una spesa virtuale dall’altra. Con la deliberazione 25/2014 (su cui si veda anche Il Sole 24 Ore del 9 ottobre), i giudici, non solo confermano il proprio orientamento negando questa possibilit&agrave;, ma colgono l’occasione per analizzare le novit&agrave; del Dl 90/2014, in materia di spesa di personale.</p>
<p>Il nuovo limite, costituito dal valore medio del triennio precedente all’entrata in vigore della norma, ovvero 2011-2013, &egrave; da intendersi quale parametro temporale fisso e immutabile e non pi&ugrave; quale parametro dinamico, com’era in precedenza (riduzione della spesa rispetto all’anno precedente).</p>
<p>In altre parole, gli enti locali soggetti a patto di stabilit&agrave;, dovranno contenere di anno in anno la spesa di personale rispetto alla media del triennio 2011-2013, valore che non cambier&agrave; pi&ugrave; nel tempo.</p>
<p>Evidentemente, il legislatore ha adottato una soluzione che permette agli enti di programmare, con maggior serenit&agrave;, le proprie azioni in materia di risorse umane, senza la necessit&agrave; di correre o di inciampare in soluzioni al limite dell’elusione della norma. Se, infatti, il limite &egrave; fisso ed immutabile, scompare la tentazione di impegni fittizi o di conteggi virtuali o “prenotativi”. Dal 2014 si dovr&agrave; fare riferimento, quindi, a spese effettivamente sostenute.</p>
<p>Rimane confermato che gli enti non soggetti a Patto di stabilit&agrave; debbono, invece, contenere la spesa nel tetto di quanto sostenuto nell’anno 2008.</p>

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