<p>Con la <a href=”http://www.lagazzettadeglientilocali.it/tid/5359715″>deliberazione 21/2014</a>, viene cristallizzato il principio secondo il quale, dal computo della spesa di personale ai fini della verifica del limite fissato, dall’articolo 1, comma 557, della Finanziaria 2007, vanno esclusi solamente gli importi derivanti da contratti di assunzione il cui costo sia totalmente finanziato a valere sui fondi dell’Unione Europea o privati.</p>
<p>La Sezione delle autonomie, era, però, stata chiamata ad esprimersi, anche, sulla possibilità di conteggiare una spesa di personale “virtuale” in presenza di assenze temporanee dal lavoro, quali aspettative, maternità o riduzioni da tempo pieno a tempo parziale. Probabilmente non era bastata la deliberazione n. 27/2013, che aveva già definito «finzione giuridica», un raffronto non omogeneo, basato su una spesa effettiva da una parte e una spesa virtuale dall’altra. Con la deliberazione 25/2014 (su cui si veda anche Il Sole 24 Ore del 9 ottobre), i giudici, non solo confermano il proprio orientamento negando questa possibilità, ma colgono l’occasione per analizzare le novità del Dl 90/2014, in materia di spesa di personale.</p>
<p>Il nuovo limite, costituito dal valore medio del triennio precedente all’entrata in vigore della norma, ovvero 2011-2013, è da intendersi quale parametro temporale fisso e immutabile e non più quale parametro dinamico, com’era in precedenza (riduzione della spesa rispetto all’anno precedente).</p>
<p>In altre parole, gli enti locali soggetti a patto di stabilità, dovranno contenere di anno in anno la spesa di personale rispetto alla media del triennio 2011-2013, valore che non cambierà più nel tempo.</p>
<p>Evidentemente, il legislatore ha adottato una soluzione che permette agli enti di programmare, con maggior serenità, le proprie azioni in materia di risorse umane, senza la necessità di correre o di inciampare in soluzioni al limite dell’elusione della norma. Se, infatti, il limite è fisso ed immutabile, scompare la tentazione di impegni fittizi o di conteggi virtuali o “prenotativi”. Dal 2014 si dovrà fare riferimento, quindi, a spese effettivamente sostenute.</p>
<p>Rimane confermato che gli enti non soggetti a Patto di stabilità debbono, invece, contenere la spesa nel tetto di quanto sostenuto nell’anno 2008.</p>
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