Una gran parte delle linee guida è dedicata al tipo di assensi necessari per l’installazione nonché alla documentazione da allegare. Le alternative. La tabella riportata sopra sintetizza in quali casi basta una semplice comunicazione in Comune, quando invece è necessaria la denuncia di inizio attività (Dia) e quando occorre ottenere l’autorizzazione unica. Le linee guida chiariscono che, in caso di semplice comunicazione, le eventuali opere per la connessione alla rete elettrica vanno autorizzate separatamente. Quindi, può capitare di dover chiedere comunque la Dia per poter essere “in rete”, soprattutto quando il sito dista notevolmente dalla rete stessa. Inoltre, alla comunicazione va allegata una relazione tecnica del progettista quando le opere sono inquadrate nella categoria della manutenzione straordinaria. Naturalmente la relazione è prevista anche in caso di Dia, che è titolo per acquisire concessioni di derivazioni ad uso idroelettrico, autorizzazioni ambientali, paesaggistiche, di tutela storico-artistica, della salute o della pubblica incolumità, che andranno allegate alla documentazione. Il richiedente deve avere diritti reali sulla aree o sui beni interessati, altrimenti occorre comunque ricorrere all’autorizzazione unica. È il caso, questo, in cui un’impresa impiantistica propone a un privato titolare di un terreno, compensandolo per il “disturbo”, di realizzare un impianto di cui resta proprietaria. Il decreto elenca poi puntualmente i contenuti minimi dell’istanza per ottenere l’autorizzazione unica (progetto, relazione tecnica, attestazioni di disponibilità dell’area, concessioni e preventivi per gli allacciamenti, destinazione urbanistica, cauzioni, oneri istruttori eccetera). Ma, soprattutto, si ripercorrono tempi e modi per ottenere l’autorizzazione: avvio del procedimento entro 15 giorni dalla presentazione; convocazione della Conferenza di servizi entro 30 giorni; eventuale procedura Via ( valutazione di impatto ambientale), se prescritta; casi in cui interviene il ministero per i Beni e le attività culturali eccetera. Eolico a impatto ridotto. L’allegato 4, infine, è dedicato ai criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti eolici, che tengono conto anche dell’impatto su flora e fauna. Di grande interesse sono le misure consigliate per mitigare tale impatto, che, se progettate, possono ridurre o eliminare del tutto le misure di compensazione a favore del Comune. Qualche esempio? Il criterio di assumere una distanza minima tra le macchine di 5-7 diametri sulla direzione del vento e di 3-5 diametri sulla direzione perpendicolare a quella prevalente del vento. Oppure quello di assecondare le geometrie del territorio, quali una linea di costa o un percorso esistente. E ancora: interramento dei cavi, viabilità di servizio non asfaltata, soluzioni cromatiche neutre e vernici antiriflettenti, distanze prefissate da punti panoramici o da luoghi di alta frequentazione dai quali l’impianto può essere percepito.
Sono tre le possibilità per ottenere un sì
Le procedure. Secondo i casi servono la comunicazione semplice, la Dia o l’autorizzazione unica
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