A chiarire ciò, alla luce della legge 22 maggio 2017, n. 81 (che disciplina l’ingresso dello “smart working” nel nostro Paese) sono le istruzioni operative contenute nella circolare INAIL 2 novembre 2017, n. 48 (recante rubrica “Obbligo assicurativo e classificazione tariffaria, retribuzione imponibile, tutela assicurativa, tutela della salute e sicurezza dei lavoratori”). Al suo interno sono fornite le istruzioni sulla nuova modalità di svolgimento della prestazione di lavoro subordinato introdotta dalla legge 81/2017 e che si stabilisce mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro e con parità di trattamento economico rispetto ai lavoratori che svolgono le loro mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda.
Smart working: le nuove istruzioni operative dell’INAIL
Circolare INAIL 2 novembre 2017, n. 48
A chiarire ciò, alla luce della legge 22 maggio 2017, n. 81 (che disciplina l’ingresso dello “smart working” nel nostro Paese) sono le istruzioni operative contenute nella circolare INAIL 2 novembre 2017, n. 48 (recante rubrica “Obbligo assicurativo e classificazione tariffaria, retribuzione imponibile, tutela assicurativa, tutela della salute e sicurezza dei lavoratori”). Al suo interno sono fornite le istruzioni sulla nuova modalità di svolgimento della prestazione di lavoro subordinato introdotta dalla legge 81/2017 e che si stabilisce mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro e con parità di trattamento economico rispetto ai lavoratori che svolgono le loro mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda.
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