Anche il riconoscimento dei debiti fuori bilancio da effettuare entro il 30 settembre con la salvaguardia degli equilibri quest’anno risente degli effetti delle fitte nebbie che ancora circondano i conti locali.
I Comuni che non hanno ancora approvato il preventivo e si avvalgono delle proroga al 30 novembre, durante l’esercizio provvisorio, in assenza di stanziamenti di spesa dell’ultimo bilancio approvato, non possono riconoscere debiti fuori bilancio (Corte dei conti della Campania, deliberazione n. 213/2013).
Questa regola – sottolineano i magistrati contabili – discende dalla considerazione del carattere autorizzatorio del bilancio di previsione e dei relativi stanziamenti.
Per gli enti locali che hanno approvato il bilancio di previsione, il riconoscimento di questi debiti quest’anno deve fare i conti con le novità arrivate a restringere i vincoli di finanza pubblica.
Innanzitutto per il finanziamento dei debiti di parte corrente, dal 1° gennaio 2013 non possono essere più utilizzate le alienazioni, a differenza di quanto consentito fino all’anno scorso; l’unica via disponibile per il ripiano di spese correnti è ora l’utilizzo della leva tributaria, per cui l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi entro il 30 settembre.
Qualora la rateizzazione triennale non fosse sufficiente a superare le condizioni di squilibrio, il consiglio può deliberare il ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di dieci anni, disciplinato dall’articolo 243-bis del Testo unico degli enti locali (Dlgs 267/2000).
Il ricorso alla procedura anti-dissesto consente agli enti locali di continuare a destinare anche le entrate da alienazioni al finanziamento dello squilibrio corrente, derogando così al nuovo principio imposto dalla legge di stabilità 2013, a condizione che l’ente acceda al fondo di rotazione per il finanziamento del piano di riequilibrio pluriennale e si attenga quindi alle conseguenti condizioni restrittive (deliberazione sezione Autonomie della Corte dei conti n.14/2013).
Ai fini del Patto di stabilità interno, si ricorda che sono stati concessi spazi finanziari anche per i debiti in conto capitale riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 oppure che presentavano i requisiti per il riconoscimento ai sensi dell’articolo 194 del Tuel (Dl 35/2013).
La proposta consiliare di deliberazione del debito fuori bilancio è soggetta – dopo le novità introdotte dal Dl 174/2012 – al parere preventivo dell’organo di revisione. Una volta approvato, l’atto di riconoscimento del debito va inviato alla procura regionale della Corte dei conti.
I Comuni soggetti al Patto di stabilità devono porre particolare attenzione al riconoscimento di debiti fuori bilancio per l’acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di preventivo impegno di spesa nei limiti dell’utilità e dell’arricchimento dell’ente (la tipologia indicata alla lettera e) dell’articolo 194 del Testo unico degli enti locali).
Questa fattispecie è infatti particolarmente delicata ai fini delle elusioni ai vincoli di finanza pubblica; al riguardo si deve dimostrare che i debiti non rappresentano il rinvio a esercizi successivi di spese prevedibili e non impegnate a carico dei bilanci precedenti proprio per poter rientrare nei vincoli del patto. Il valore medio nazionale dell’incidenza di questi debiti per beni e servizi sul totale ripianato (29%) nel 2012 si divarica in una forbice molto ampia su base regionale.
Negli enti umbri l’incidenza è pari all’81%, in Toscana, Marche e Liguria supera il 60%. Mentre il fenomeno scende sotto il 20% in Puglia, Veneto, Sicilia e Campania.
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