Siti comunali oscurati dal garante privacy

Occorre trovare un equilibrio tra il controllo sull’uso che i funzionari fanno dei soldi pubblici, che si compie anche mediante la pubblicazione degli atti, e d il diritto alla riservatezza degli individui

13 Marzo 2013
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Il garante della privacy ha oscurato il contenuto di alcune ordinanze di trattamento sanitario obbligatorio comparse sui siti web di 10 comuni; infatti questo comporta la violazione del divieto di diffusione di dati riguardanti la salute delle persone. Il provvedimento avrà un seguito pesante, visto che sono in arrivo sanzioni amministrative.
Il garante ha messo in atto il principio del codice della privacy per cui le pubbliche amministrazioni, ma anche i privati, non hanno la facoltà di rendere noti i dati sanitari ai sensi dell’art. 22, comma 8, del d.lgs. 196/2003. Dunque 10 comuni si sono visti oscurare sul proprio sito web i dati personali contenuti in alcune ordinanze mediante le quali i sindaci ordinavano il trattamento sanitario obbligatorio per alcuni cittadini.
Nelle suddette ordinanze, i sindaci predisponevano il ricovero immediato di vari cittadini dei quali venivano riportati “in chiaro” dati personali come il nome, il cognome e luogo di nascita. C’è di più, venivano rese note addirittura le patologie di cui erano affetti o dettagli, a dir poco eccessivi, come note in merito al manifestarsi di volontà suicida, insomma una vera e propria pubblica gogna.
Le ordinanze erano visibili facilmente e liberamente consultabili sui siti istituzionali dei comuni, ma era semplice accedervi anche dai più noti motori di ricerca; infatti era sufficiente inserire nome e cognome della persona in causa e si aveva la possibilità di consultare l’ordinanza nel suo formato integrale.
Il garante, quindi, ha stabilito il divieto di diffondere ulteriormente i dati e ha ordinato alle amministrazioni di oscurare i dati personali presenti nei provvedimenti e da qualsiasi altra area del sito. Un altro ordine che è stato dato è quello di attivarsi con i responsabili dei principali motori di ricerca per far si che siano rimosse le copie web delle ordinanze e di tutti gli altri atti aventi come oggetto il ricovero per trattamento sanitario obbligatorio dagli indici e dalla cache.
I comuni, tra l’altro, in futuro dovranno fare in modo che la pubblicazione di atti e documenti in Internet si svolga nell’osservanza della normativa privacy e delle linee guida del garante in merito alla trasparenza on line della pubblica amministrazione.
A tal proposito i provvedimenti in questione riaprono certe questioni generali, in realtà gli interessi in ballo sono due; da una parte il controllo diffuso sulla pubblica amministrazione e sui pubblici funzionari e sull’uso che fanno dei soldi pubblici, che si compie anche mediante la pubblicazione degli atti; dall’altro il diritto alla riservatezza degli individui.
Il bilanciamento deve operare diversamente in base alla tipologia, facoltativa od obbligatoria, della pubblicazione e del tipo di dato personale da rendere noto. In merito alla prima esigenza si deve ritenere che  nella circostanza di pubblicazione obbligatoria,  non raggiungerebbe l’intento di controllare la p.a. la pubblicazione di atti senza elementi essenziali come possono essere il nominativo del destinatario.
Effettivamente la norma assunta dal garante vieta la pubblicazione del dato sanitario, ma non del nominativo del soggetto cui il dato sanitario si riferisce. Se si considerasse che il documento da pubblicare sia da oscurare nella parte riguardante al destinatario e anche nella sezione concernente la motivazione, si corre il rischio di essere di fronte a simulacri di atti, tutti uguali e incomprensibili, la cui pubblicazione sarebbe del tutto inutile rispetto all’obiettivo prefissato.
Non solo, ma se si oscurano i dati nel documento che si pubblica, allora ciò che è pubblicato non è conforme all’originale e quindi si può creare una problematica di legittimità della pubblicazione. D’altro canto non c’è un catalogo di dati che si possono inserire in ogni tipo di atto amministrativo, anche se per la redazione dei provvedimenti sottoposti a pubblicazione sarebbe utile un’indicazione standard per le meno con riferimento al nominativo del destinatario.
Caso diverso, invece, quando si tratta di pubblicazione facoltativa, come può essere l’archiviazione di atti e documenti; infatti l’esigenza di riservatezza e di rispetto della dignità può espandersi nuovamente, anche riguardo alle potenzialità lesive della pubblicazione incontrollata di dati in rete.

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