Sistri senza sanzioni per due mesi in più

Il sistema di monitoraggio. Via libera del Senato alla conversione del Dl 101/2013

Il Sole 24 Ore
11 Ottobre 2013
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Slitta di due mesi l’applicazione delle sanzioni del Sistri. Questo uno degli effetti del via libera del Senato, ieri sera, alla conversione del decreto legge 101/2013.

L’aula ha confermato quasi tutti gli emendamenti già votati in commissione Affari costituzionali il 2 ottobre. Di conseguenza viene sostituito il comma 1 dell’articolo 11 del Dl che ora prevede l’obbligo di adesione al Sistri per enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e per quelli che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale o, ancora, per quelli che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi.

Rispetto al testo del Dl viene specificato che i rifiuti pericolosi sono “speciali”. Viene ribadita la possibilità di iscrizione volontaria per i produttori, i gestori ma ora anche gli intermediari e i commercianti di rifiuti non inclusi nel comma 1. L’emendamento 11.22 estende l’obbligo di iscrizione ai vettori esteri che operano sul territorio nazionale o di tipo transfrontaliero a titolo professionale.

Quale effetto del nuovo comma 3 bis, le sanzioni relative al Sistri si applicano a decorrere dalla scadenza dei novanta giorni successivi alla data di operatività del sistema. Ciò significa che, per chi è tenuto ad applicare il sistema di tracciabilità dal 1° ottobre, le sanzioni slittano al 31 dicembre 2014, mentre per quelli obbligati al Sistri dal 3 marzo 2014 l’applicazione delle sanzioni avverrà dal 2 giugno. In questo modo vengono concessi due mesi in più agli operatori per familiarizzare con il nuovo sistema dato che, come precisato anche nella circolare ministeriale diffusa il 30 settembre, in base a quanto previsto dal Dl, le sanzioni dovrebbero scattare il 1° novembre e il 3 aprile 2014. Nel frattempo, comunque, imprese ed enti dovranno continuare a tenere registri e formulari previsti dagli articoli 190 e 193 del Dlgs 152/2006 con l’applicazione delle relative sanzioni.

In base al comunicato di fine seduta non è stato invece approvato l’emendamento 11.501 che aveva avuto il via libera della commissione Affari costituzionali e che esentava dall’iscrizione all’Albo gestori ambientali gli agricoltori soggetti all’articolo 2135 del Codice civile, produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto di tali rifiuti all’interno del territorio provinciale o regionale in cui hanno sede. Venivano anche fornite indicazioni sulle modalità di tenuta del registro di carico e scarico.

È stato invece votato l’emendamento 11.1000 presentato dal relatore Giorgio Pagliari del Pd, in base al quale il versamento alla società concessionaria del Sistri di un contributo per i costi di produzione a consuntivo al 30 giugno 2013 non deve determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il provvedimento passa ora all’esame della Camera.

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