I diritti di rogito, i compensi per le progettazioni interne e gli incentivi per il recupero dell’Ici non subiscono i tagli del Dl 78/2010. La Corte dei conti del Veneto, non senza sorprese, tira le somme sull’articolo 9, comma 2, della manovra estiva che taglia del 5% la quota di stipendio pubblico superiore a 90mila euro all’anno e del 10% quella che supera i 150mila euro. Con la delibera 250/2011, la corte esclude dal tetto i tre tipi di compenso appena citati. Questi emolumenti non sono da tra le voci che compongono la spesa di personale indicata dai commi 557 e 562 della finanziaria 2007; almeno così sostiene la delibera 16/2009 della sezione Autonomie della Corte dei conti, ma le regole sul contenimento della spesa, modificate più volte negli ultimi anni, non hanno mai previsto esclusioni, se non quelle sugli arretrati contrattuali. Nonostante l’assenza di disposto normativo, gli enti hanno quasi sempre seguito le indicazioni della Corte dei conti. Proprio da qui parte l’interpretazione dei magistrati contabili del Veneto. Se i diritti di rogito, le progettazioni interne e gli incentivi Ici non sono spese di personale, allora non vengono tagliate dal Dl 78/2010. Le conclusioni sono logiche nell’attuale contesto interpretativo, ma lasciano qualche dubbio. In primo luogo l’ambito del della manovra estiva è totalmente diverso rispetto a quello sul contenimento della spesa di personale. Nell’articolo 9 si assiste infatti ad una serie di vincoli che fanno riferimento ai trattamenti retributivi complessivi (fondamentali ed accessori) senza particolari esclusioni, e non c’è dubbio che i diritti di rogito, gli incentivi per la progettazione e per l’Ici rientrano tra le voci del trattamento retributivo.
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