Servono quasi 600 milioni per «garantire» i crediti

Spending review. Via immediato per il fondo di svalutazione imposto dal decreto

Il Sole 24 Ore del lunedì
16 Luglio 2012
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Dal 2012 è obbligatorio iscrivere il fondo svalutazione crediti e verificare la corretta rappresentazione dei rapporti finanziari fra ente locale e società partecipate. Sono i due interventi sul bilancio più incisivi inseriti nel decreto legge sulla spending review (oltre al più noto taglio delle risorse statali).
La norma sul fondo svalutazione crediti nasce nell’ambito del processo di riforma del bilancio e della contabilità pubblica, che per le regioni e gli enti locali trova fondamento nel Dlgs 118/2011, il cui avvio a regime è fissato a partire dal primo gennaio 2014, dopo la sperimentazione già avviata a inizio anno.
Le difficoltà per gli enti locali di accantonare obbligatoriamente fra le spese, nel fondo svalutazione crediti, la quota dei residui attivi di dubbia e difficile esazione, ha portato il Ministero dell’Economia ad anticipare la parte più critica della riforma per i bilanci degli enti locali.
La norma obbliga i comuni, le province e gli altri enti locali a inserire nel bilancio di previsione dell’anno in corso il “fondo svalutazione crediti” per un ammontare almeno pari al 25% dei residui attivi iscritti al titolo 1 (entrate tributarie) e al titolo 3 (entrate extratributarie) ed aventi anzianità superiore a cinque anni (per quest’anno si fa riferimento ai residui degli anni 2006, compreso, e precedenti). La difficoltà maggiore è legata alla necessità di recuperare risorse in corso d’anno, a bilancio di previsione approvato o quanto meno redatto, in un anno già tormentato dall’introduzione dell’Imu. È prevista una deroga subordinata a due condizioni: la certificazione analitica di ogni residuo da parte dei responsabili dei servizi, in merito, sia alla perdurante sussistenza delle ragioni del credito, sia all’elevato tasso di riscuotibilità (che deve risultare da congrui elementi giustificativi) e il parere motivato dell’organo di revisione.
Passando ai problemi applicativi, va innanzi tutto evidenziato che nulla si dice in merito a eventuali accantonamenti di avanzo già effettuati dagli enti per la medesima ragione. Il principio contabile n. 3 prevede, infatti, la possibilità di mantenere i crediti di dubbia esigibilità nel conto del bilancio a condizione che sia vincolata una corrispondente quota nell’avanzo di amministrazione. Peraltro a consuntivo, il fondo svalutazione crediti stanziato nel bilancio di previsione confluisce comunque nell’avanzo. È auspicabile quindi che in fase di conversione de Dl 95/2012 il legislatore intervenga sulla norma per riconoscere gli accantonamenti pregressi, come validi ai fini del computo del fondo. Dovrebbe poi essere prevista la possibilità di utilizzare l’avanzo libero.
La fotografia nazionale dei comuni al 2010 (ultimo anno disponibile) mostra, a fronte di un totale di residui attivi correnti di 15,6 miliardi, un ammontare di residui attivi con anzianità superiore a 5 anni, per entrate tributarie ed extratributarie, pari a 2,3 miliardi (15 per cento). Per cui il fondo svalutazione crediti da accantonare si attesta a 580 milioni di euro. Il dato nazionale presenta una forbice molto ampia, che varia dal 6% nel Nord est al 19% nel Sud, che sale al 24% nelle isole. È facile quindi prevedere che, in sede di riequilibrio, molti comuni per via del fondo svalutazione crediti saranno costretti a dichiarare il disavanzo.
Sempre a partire dal bilancio 2012, i comuni e le province devono allegare al rendiconto una nota informativa dalla quale risulti la verifica che i debiti e i crediti delle società verso gli enti controllanti, riportati analiticamente nella nota integrativa al bilancio, trovino corrispondenza nei residui attivi e passivi risultanti nel rendiconto del comune o della provincia alla medesima data. Gli organi di revisione della società e del comune sono obbligati ad asseverare la nota. In presenza di discordanze, occorre indicare la motivazione e adottare subito (e comunque entro l’esercizio finanziario in corso), i provvedimenti necessari a riconciliare le partite debitorie e creditorie.

Le novità

01|FONDO CREDITI
Già dal bilancio di previsione del 2012 comuni, province e altri enti locali devono inserire il fondo svalutazione crediti, per una quota pari ad almeno il 25% dei residui attivi iscritti tra le entrate tributarie e di quelle extratributarie con anzianità oltre i cinque anni. Per questo anno il punto di partenza è il 2006.

02|LE DEROGHE
Non devono confluire nel fondo svalutazione crediti i residui certificati dai funzionari, sia sotto il profilo della perdurante esistenza del credito sia della sua alta solvibilità .

03|ACCANTONAMENTI
Il Dl 95/2012 sulla spending review non affronta il caso di eventuali accantonamenti di avanzi già fatti dall’ente.
È già possibile, infatti, mantenere i crediti di dubbia esigibilità in bilancio a condizione che si vincoli una quota corrispondente nell’avanzo di amministrazione.
Non è chiaro quindi cosa succede agli enti che hanno già fatto questi accantonamenti.

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