Gestione dei servizi pubblici locali e nuove norme del codice della strada, l’Antitrust scende in campo. Con due pareri e una segnalazione al Governo che rimarcano la necessità da parte delle amministrazioni locali e centrali di garantire il rispetto delle regole in materia di concorrenza.
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Il ricorso al mercato per l’affidamento in gestione di servizi pubblici locali è la “via ordinaria”, e solo se si prova che il territorio ha peculiarità tali da non rendere utile il ricorso al mercato si possono seguire procedure diverse. È quanto sottolinea l’Autorità garante per la concorrenza e il mercato in due pareri sull’affidamento a una società della gestione dei servizi di igiene ambientale. Il caso riguardava i comuni di Masaga e Valvestino, in provincia di Brescia. L’Antitrust, nel bollettino n. 31/2010 diffuso ieri, ricorda che la legge stabilisce che “il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali debba avvenire, in via ordinaria, a favore di soggetti individuati mediante procedure competitive a evidenza pubblica. La stessa norma, tuttavia, ha previsto che a tale principio generale si possa derogare in presenza di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento. Nel caso di specie, risulta che l’amministrazione comunale non abbia dimostrato la sussistenza di tali peculiarità e, in particolare, delle ragioni che non permettono un efficace e utile ricorso al mercato per l’affidamento della gestione del servizio di igiene ambientale” (ANSA).
Codice della strada
Le norme sulle autoscuole contenute nel nuovo codice della strada rischiano di avere effetti anticoncorrenziali. Lo scrive l’Antitrust, in una segnalazione inviata il 13 agosto scorso al Governo e al Parlamento, nella quale si evidenziano anche le ulteriori restrizioni alla competizione contenute nelle bozze di regolamento ministeriale.
Secondo l’Autorità, si legge in una nota, obbligare chi vuole aprire un’autoscuola a dotarsi di tutti gli automezzi necessari (autovetture, motocicli, autocarri, autobus) per l’istruzione di guida rappresenta una ingiustificata barriera all’ingresso. Per quanto finalizzata a garantire all’utenza un’offerta completa, la nuova norma, escludendo la possibilità per le autoscuole di limitare la propria attività solo alla preparazione alle patenti A e B rende difficile, se non impossibile, l’accesso al mercato di nuovi operatori. Peraltro ulteriore barriera all’entrata, per chi intende avviare una nuova attività nel settore, è rappresentata dalle riscontrate difficoltà a entrare nei Consorzi d’imprese già costituiti al fine di dividere i costi di gestione e di acquisto degli automezzi. Il settore dei servizi, ricorda l’Autorità, è stato liberalizzato sia dalle norme nazionali che da quelle comunitarie.
L’Antitrust esprime dubbi anche sulle bozze di regolamento in preparazione presso il Ministero delleinfrastrutture. Per quanto riguarda la composizione relativa alla commissione per l’abilitazione di insegnante e istruttore di autoscuola, continua la nota dell’Authority, è essenziale che l’esperto nelle materie d’esame designato dalla Regione non sia scelto fra le “associazioni di categoria delle autoscuole maggiormente rappresentative in ambito nazionale”: in questo caso verrebbe meno il principio di terzietà dell’esaminatore. Ugualmente restrittivo della concorrenza, conclude il comunicato, è l’obbligo per l’aspirante titolare di autoscuola di svolgere un tirocinio di almeno 24 mesi in una o più autoscuole (cioè presso i concorrenti), contenuto nella bozza di regolamento: la disposizione, peraltro, è in contrasto con quanto previsto dal nuovo codice in base al quale il tirocinio può essere svolto anche presso soggetti accreditati dalle Regioni. Ingiustificato e da eliminare, infine, l’obbligo di dotarsi di locali e di attrezzature specificatamente indicate nel regolamento sia in termini di dimensioni che di arredamento.
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