Gli ambiti dei servizi pubblici locali potranno anche essere di livello superiore al territorio provinciale; nelle gare valutabile anche i profili attinenti alla tutela dell’occupazione. Sono questi alcuni dei punti sui quali incide il nuovo testo dell’articolo 25 del decreto-legge liberalizzazioni approvato ieri dal senato, dopo le modifiche in commissione industria. Una prima modifica di interesse è quella che pone un precetto alle regioni, consistente nell’organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica (peraltro si tratta di una dizione che non appare nelle altre norme, riferite meramente ai servizi pubblici locali) in ambiti di bacini territoriali ottimali e di dimensione non inferiore al livello provinciale e non più «normalmente» provinciale). Le regioni potranno quindi definire ambiti diversi da quelli provinciali, attraverso un procedimento teso a coinvolgere gli enti locali, fatta salva l’organizzazione di ambiti già prevista o già avviata, con riferimento alle dimensioni già indicate o a specifiche direttive europee. Permane il potere sostitutivo del governo decorso il termine del 30 giugno 2012. L’emendamento approvato in commissione, confermato ieri dall’aula, prevede inoltre, come elemento di valutazione dell’offerta da parte degli aspiranti concessionari di servizi pubblici, la circostanza che, in sede di gara, siano stati adottati strumenti di tutela dell’occupazione. La norma assoggetta poi le società affidatarie in house agli oneri cui sono tenuti gli enti locali in tema di patto di stabilità, appalti, contratti e personale, ivi comprese le aziende speciali e le istituzioni degli enti locali, ma con esclusione, nel testo della Commissione, di quelle che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali e farmacie.L’articolo 25 rafforza inoltre il parere dell’Autorità garante del mercato nel procedimento che gli enti locali devono effettuare per verificare le condizioni di affidamento in esclusiva piuttosto che di liberalizzazione dei servizi; si impone inoltre all’impresa concorrente a realizzare economie di gestione tali da riflettersi sulle tariffe o sulle politiche del personale. Ridotto da 900 mila a 200 mila euro il valore massimo dei servizi che è possibile affidare «in house»; vengono poi prorogati i termini di scadenza degli affidamenti in house, prevedendo alcune circostanziate deroghe. In particolare si prevede in alternativa alla posticipata scadenza del 31 dicembre 2012, che si può procedere all’affidamento a un’unica società in house risultante dalla integrazione operativa, di preesistenti gestioni in affidamento diretto e in economia tale da configurare un unico gestore del servizio a livello di ambito o di bacino.Relativamente al trasporto pubblico regionale ferroviario si fanno salvi, fino alla scadenza naturale dei primi sei anni di validità, gli affidamenti e i contratti di servizio già deliberati o sottoscritti in conformità alla normativa europea. Per il settore del trasporto pubblico locale su gomma si conferma, per gli affidamenti già in essere a norma di legge, la scadenza naturale contrattualmente prevista. Cesseranno invece alla conclusione dei lavori e all’effettuazione dei collaudi gli attuali affidamenti su infrastrutture ferroviarie, interessate da investimenti co-finanziati con risorse comunitarie.
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