Nel decreto correttivo al fisco municipale (dlgs 23/2011) sta prendendo forma la tanto attesa rivoluzione sul fronte del prelievo rifiuti (Tarsu, Tia 1 e Tia 2). Accanto alla conferma dell’anticipo dell’Imu al 2013 trova spazio la nuova service tax che si chiamerà Res (si veda ItaliaOggi di ieri) articolata in due componenti: una per il servizio di gestione dei rifiuti e l’altra per il finanziamento dei servizi indivisibili.
La prima duplica il presupposto Tarsu-Tia per finanziare, si legge, il servizio rifiuti svolto in regime di privativa dai comuni e comprendente anche la tanto criticata Tariffa sugli assimilati. Tutto viene spazzato via e riordinato con un ritorno alla privativa dei comuni, cancellata dal decreto ambientale che disegnava un sistema per ambiti territoriali ottimali, assegnatari anche del potere di determinazione tariffaria.
La novità di rilievo non è tanto la struttura che si intende dare quanto il ritorno a casa dei comuni sia del potere impositivo che della determinazione tariffaria a favore di un sistema dichiaratamente tributario, ammortizzato da elementi per il disagio economico sociale.
Anche in questo caso si rinvia ad apposito regolamento attuativo da adottare entro il 31/10/2012 e, qualora non fosse approvato, si applicherà il dpr 158/99, la struttura che regge oggi la Tia e buona parte della Tarsu in veste Tia.
Nella bozza di decreto, il legislatore si spinge alla disciplina della Tariffa giornaliera, il salvataggio del Tributo provinciale fino alla previsione della fattispecie dedicata ai rifiuti speciali, con un chiaro tentativo di recupero della base imponibile, e la disciplina delle occupazioni inferiori ai sei mesi.
A questo punto il pensiero correrebbe immediato alla fine delle attuali gestioni tariffarie esternalizzate per un ritorno in capo all’ente. Ma quale sorpresa quando si leggono le disposizioni successive, scritte per i comuni che abbiano adottato sistemi puntuali di pesatura dei rifiuti. Potranno prevedere una tariffa avente natura corrispettiva in luogo di quella tributaria, limitatamente alla Res rifiuti. In tal caso la tariffa è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Sostanzialmente, un corrispettivo con Iva applicata dal gestore rifiuti esattamente come la Tia 2, che consentirà di mantenere quegli assetti societari diffusi principalmente nel nord Italia abituati a tariffare il servizio. Ma questa volta a patto che si paghi a peso.
Nel caso invece si opti per la tariffa rifiuti tributaria, immaginata come una Tarsu vestita con il dpr 158/99, la scelta della modalità di riscossione sarà effettuata sulla base dei principi previsti nell’articolo 52 del dlgs 446/97.
L’entrata in vigore del nuovo prelievo sembra collocarsi al 2013 con la previsione di una fase transitoria quadriennale per raggiungere la copertura integrale dei costi del servizio. Veniamo ora alla stangata sui residenti, esclusi dal circuito del pagamento al comune dopo l’esenzione Ici sull’abitazione principale.
Si chiama tributo per i servizi indivisibili che colpirà i soggetti residenti che occupano a qualsiasi titolo fabbricati ad uso abitativo, definiti come l’unità immobiliare iscritta in catasto, con esclusione di quelli tenuti a disposizione. Ampio spazio è data alla tutela delle situazioni reddituali deboli, destinatarie di esenzioni o riduzioni sulla base del scaglione di reddito di appartenenza, con ampia autonomia per i comuni che potranno agire sulla stessa leva ampliando i beneficiari. Il tributo per i servizi indivisibili sarà versato in quattro rate bimestrali, applicato e riscosso dal comune. Ma veniamo alle disposizioni sulla riscossione.
La novità del decreto è la possibilità (facoltà e non obbligo) di ricorrere ai soggetti che forniscono l’energia elettrica operanti sulle utenze del territorio mediante una convenzione che consentirebbe la creazione di una bolletta unica comprendente il tributo Res, con la possibilità di sospendere l’erogazione dell’energia elettrica in caso di inadempimento della Res per due versamenti consecutivi.
Una modalità per superare l’impossibilità di sospendere il servizio rifiuti rivolto alla collettività in mancanza del versamento di quanto dovuto, pur molto discutibile sotto il profilo dei diversi interessi che rilevano.
Nulla dice il testo sul rapporto da intrattenere con questo nuovo «agente contabile» né sul compenso spettante. Sorprendono le successive disposizioni che, nel regolare la riscossione coattiva prevedono la possibilità di ricorso sia al ruolo sia all’ingiunzione fiscale rafforzata, come se il dl 70/2011 non fosse mai stato scritto. Una previsione che nel circuito della bozza normativa sembra essere isolata dal contesto, quasi a riferirsi a tutte le entrate, ripristinando il sistema ante decreto legge sviluppo, realtà dall’1/1/2012 e che necessita per questo di immediati chiarimenti.
Service tax, riscossione a tre vie
Per il Res scelta tra ruolo, ingiunzione e bolletta elettrica
Italia Oggi
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