Si rafforza sempre di più l’idea che la norma, o la sua interpretazione, vada modificata, per evitare le storture che sono state evidenziate nell’articolo intitolato Le incertezze sulla rendicontazione del contributo statale per l’aumento delle indennità degli amministratori: il punto.
Il comunicato torna nuovamente sull’annosa questione della spettanza del contributo ai Comuni che erogavano nel 2021 un’indennità in misura ridotta rispetto a quella teorica. Sul tema sono interventi in meno di 20 giorni tre diversi comunicati emanati dal Ministero dell’Interno, il primo del 9 gennaio 2023 (un anno dopo l’entrata in vigore della legge), il secondo del 20 gennaio 2023 che fornisce un chiarimento al primo ed il terzo il 27 gennaio 2023.
Mettiamo a confronto i tre comunicati:
Comunicato del 9 gennaio | Comunicato del 20 gennaio 2023 | Comunicato del 27 gennaio 2023 |
Punto 3
Comuni che hanno ridotto con delibera le indennità dei propri amministratori. Impossibilità, a seguito della entrata in vigore delle disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, di utilizzare le risorse ricevute con il decreto interministeriale del 30 maggio 2022 per incrementare proporzionalmente o integralmente la ridotta indennità. Le risorse ripartite con il decreto interministeriale del 30.5.2022 sono destinate, in via esclusiva, a compensare il maggiore onere che gli enti sostengono per adeguare le indennità in precedenza erogate agli amministratori in misura intera rispetto ai nuovi importi derivanti dall’applicazione dei commi 583 e ss. della legge di bilancio 2022, con la conseguenza che qualsivoglia delibera che abbia inciso in senso riduttivo rispetto all’ammontare previsto dalla legislazione allora vigente, farà insorgere, in capo al comune, l’obbligo di procedere alla restituzione dell’intero contributo ricevuto. Pertanto, in caso di una precedente riduzione con delibera dell’ammontare delle indennità previste dalla normativa all’epoca vigente, dovrà applicarsi il comma 3, dell’articolo 1, decreto interministeriale 30 maggio 2022, secondo cui i comuni sono tenuti a riversare sul Capo XIV – capitolo 3560 “Entrate eventuali e diverse del Ministero dell’interno” – articolo 03 “Recuperi, restituzioni e rimborsi vari” l’importo del contributo non utilizzato nell’esercizio finanziario 2022 per la copertura del maggior onere di cui al comma 1. |
Sono giunte da alcuni Comuni richieste di chiarimenti in merito a quanto rappresentato al punto 3 del comunicato del 9 gennaio scorso, predisposto di intesa con la Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale Ordinamenti del Personale e Analisi dei costi del lavoro pubblico (IGOP), con riferimento al Fondo di cui in oggetto.
Di intesa con gli Uffici della predetta Ragioneria Generale dello Stato, si precisa che le risorse già assegnate con il decreto interministeriale del 30 maggio 2022 sono interamente destinate a tutti i comuni delle regioni a statuto ordinario per concorrere, in via esclusiva, al maggiore onere sostenuto dagli stessi per l’incremento delle indennità di funzione previste dai commi da 583 a 587 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n.234.
Nel caso di mancato o minore utilizzo delle predette risorse, i Comuni procederanno a versarle sul Capo XIV – capitolo 3560 “Entrate eventuali e diverse del Ministero dell’interno” – articolo 03 “Recuperi, restituzioni e rimborsi vari”. |
Facendo seguito al comunicato del 20 gennaio scorso, con il quale si è inteso chiarire che il contributo assegnato ai sensi dell’articolo 1, comma 587, della legge 30 dicembre 2021, n.234, può essere interamente utilizzato dai comuni beneficiari per l’incremento delle indennità di funzione anche nel caso in cui gli stessi abbiano adottato deliberazioni di riduzione, parziale o totale, della misura piena dell’indennità prevista dalla normativa all’epoca vigente, si informa che, per aderire alle richieste formulate da alcuni enti, il termine per la presentazione del certificato sull’impiego del contributo per l’anno 2022 è differito al 15 maggio 2023.
Infine, per quanto riguarda la restituzione delle somme eventualmente non impiegate, il relativo versamento dovrà essere effettuato utilizzando il tipo pagamento “Accredito tesoreria provinciale Stato per tabella B”, indicando al numero conto Banca d’Italia il capitolo di entrata “356003” beneficiario TESORO DELLO STATO CF 80226730580 ed inserendo nella causale: “Riversamento parte contributo indennità amministratori non utilizzata”. |
Dal comunicato del 20 gennaio era parso allo scrivente evidente che era scomparso “quale presupposto per ottenere il rimborso la necessità che l’ente nell’anno 2021 non avesse deliberato misure ridotte di indennità” (si veda il precedente articolo Rendicontazione degli oneri per l’aumento dell’indennità degli amministratori: non rileva l’eventuale riduzione dell’indennità percepita nel 2021). Il comunicato del 27 gennaio lo ribadisce in modo più chiaro.
L’ampia proroga speriamo consenta di rivedere la norma, o di darne un’interpretazione costituzionalmente orientata, attribuendo il contributo a tutti i Comuni, a prescindere da limitazioni irrazionali e incostituzionali (sul punto sia consentito rinviare al precedente articolo Le incertezze sulla rendicontazione del contributo statale per l’aumento delle indennità degli amministratori: il punto).
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