Il Senato ha detto sì al divorzio breve. L’Aula ha infatti terminato l’esame degli emendamenti (tutti respinti tranne lo stralcio del divorzio immediato) e degli articoli del disegno di legge sul divorzio breve. Il testo approvato, rispetto alla versione della Camera (che si mantiene sostanzialmente invariata) è stato ridotto da quattro a tre articoli. Avendo recepito alcune modifiche il Ddl tornerà quindi, in terza lettura, alla Camera per il via libera definitivo.
Il voto finale del Senato è slittato a oggi per il prolungarsi degli interventi. Mancano ancora solo due dichiarazioni di voto (che si terranno intorno alle 12) prima del via libera per il passaggio alla Camera.
Nella seduta di ieri – in Aula al Senato – sono state stralciate (con il sì di Pd, Ap, Fi, Lega) le norme sul divorzio immediato (che bypassavano i tempi della separazione) e che confluiranno ora in un Ddl autonomo all’esame delle commissioni di Palazzo Madama.
È stata la stessa relatrice Pd del provvedimento, Rosanna Filippin, a chiedere all’Aula lo stralcio. Pur confermando di ritenere «utile» la modifica al testo approvato in prima lettura dalla Camera, Filippin ha chiesto il ritiro del comma per consentire al Parlamento di «approfondire» gli aspetti connessi all’introduzione della procedura di divorzio diretto.
La procedura accelerata consentiva di ottenere il divorzio in sei mesi, a patto che la richiesta di separazione fosse consensuale e a condizione che i due coniugi non avessero figli minori oppure figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o figli di età inferiore ai 26 anni economicamente non autosufficienti.
Ecco, in dettaglio, invece il testo dei tre articoli del Ddl approvato al Senato:
- l’articolo 1 al 2° capoverso della lettera b) dell’articolo 3 della legge 898/70 sostituisce il testo attuale – che parla di tre anni per il divorzio – con «lo scioglimento del matrimonio sarà possibile entro 12 mesi dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e di sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale»;
- l’articolo 2 aggiunge all’articolo 191 del codice civile che «nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. L’ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all’ufficiale dello stato civile ai fini dell’annotazione dello scioglimento della comunione»;
- per l’articolo 3, infine, le nuove disposizioni si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data.
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