Ad affermarlo è il TAR Lombardia (Milano, Sez. III), attraverso la sentenza 19 maggio 2017, n. 1142, in tema di verifica da parte del segretario comunale dell’autentica delle dichiarazioni di accettazione della candidatura a consigliere comunale.
La verifica obbligatoria da parte del segretario comunale
Il Tribunale amministrativo milanese ha rammentato che l’art. 32, ultimo comma, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, dispone che “il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l’ora della presentazione, e provvede a rimetterli entro lo stesso giorno alla Commissione elettorale mandamentale competente per territorio”. L’onere imposto dalla norma di rilasciare una “ricevuta dettagliata” impone al segretario comunale di effettuare una verifica puntuale circa la rispondenza tra quanto presentato e quanto dallo stesso dichiarato.
Il TAR ha inoltre aggiunto che pur non essendo l’attività del segretario comunale sovrapponibile a quella della Commissione elettorale, è indubitabile che la legge assegni al medesimo un ruolo di filtro nel complesso procedimento di presentazione delle liste, ruolo cui si riconnettono, quanto meno, oneri di diligenza e precisione nell’attestazione di quanto si dichiara essere stato ricevuto.
L’errata indicazione, da parte del segretario comunale, della completezza della documentazione giustifica pertanto la scusabilità dell’errore del candidato e, di conseguenza, la possibilità di presentazione tardiva della regolarizzazione dell’accettazione della candidatura.
>> CONSULTA LA SENTENZA TAR LOMBARDIA (MILANO) 19 MAGGIO 2017, n. 1142.
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