Segretari, rimborsi double face

Nota Rgs: sulle spese di missione il dl 78/2010 non ha disapplicato le norme contrattuali

Italia Oggi
15 Giugno 2011
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Le limitazioni imposte dal legislatore alla spesa per missioni del personale pubblico, contenute all’articolo 6, comma 12 della manovra correttiva dei conti pubblici 2010, non disapplicano le norme contrattuali in materia di rimborsi spese per i segretari comunali cosiddetti a scavalco, contenute all’articolo 45, comma 2 del relativo Ccnl. Occorre, però, fissare alcune regole. Ovvero che il rimborso per il mezzo di trasporto deve essere ancorato al costo di un quinto della benzina super e non alle tabelle Aci, che la presenza del segretario tra una sede e l’altra deve essere fissata «al tempo strettamente necessario alle esigenze lavorative» e che nessun rimborso può essere effettuato per il tragitto abitazione-luogo di lavoro. Così si è espressa la Ragioneria generale dello Stato, nella nota n. 54055 del 21 aprile 2011, ma da poco resa nota, con la quale ha fatto chiarezza sulla portata applicativa del citato articolo 6, comma 12 anche ai segretari comunali e provinciali titolari di più segreterie. Come si ricorderà, la norma citata, nell’ottica di un contenimento della spesa pubblica, ha ridotto drasticamente il rimborso delle spese di viaggio per i dipendenti pubblici chiamati a svolgere missioni al di fuori del luogo di lavoro, abolendo l’autorizzazione al mezzo proprio (se non per i soli casi di attività ispettiva o di controllo), al fine di contenere i relativi costi per le amministrazioni pubbliche. Il quesito posto all’attenzione della Rgs dalla regione Friuli, oggetto della nota in esame, verte sulla applicabilità del citato art. 12 alla fattispecie ex art. 45, comma 2 del Ccnl segretari comunali e provinciali, secondo cui, nell’ambito delle convenzioni di segreteria tra più enti, ai segretari «spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate, per l’accesso alle diverse sedi di lavoro». Sul punto, rileva la nota della Rgs, è di fondamentale importanza la deliberazione con cui, lo scorso marzo, si sono espresse le sezioni riunite della Corte dei conti (delib. 9/2011). In detto documento, la Corte ha rilevato che la norma contrattuale in esame «non è stata resa inefficace dall’entrata in vigore dell’articolo 6, comma 12 del dl n. 78/2010». Infatti, per le sezioni unite, il legislatore ha inteso limitare le spese connesse al trattamento di missione, mentre il rimborso ex art. 45, comma 2 del citato Ccnl, intende «sollevare il segretario dalle spese sostenute per gli spostamenti fra le varie sedi istituzionali, dove lo stesso è chiamato ad espletare le funzioni». Ne è prova, inoltre, che il successivo comma 3, ripartendo la spesa tra i diversi enti interessati dalla convenzione di segreteria, «dimostra come tale onere assuma carattere negoziale che non può, tout court, essere ricondotto all’interno del trattamento di missione generalizzato per i pubblici dipendenti». Sulla scorta di queste interpretazioni, pertanto, la Rgs, nel condividerle, rileva che l’uso del mezzo proprio da parte del segretario titolare di segreteria convenzionata, non è un’esigenza episodica, ma una modalità operativa «connaturata alle caratteristiche proprie dell’istituto». Inoltre, si aggiunge, le caratteristiche proprie dell’attività del segretario, rendono la stessa difficilmente conciliabile con l’uso dei mezzi pubblici o con le auto di proprietà degli enti, senza dimenticare che la convenzione di segreteria ha, tra i suoi obiettivi, proprio il risparmio di spese, dal momento che consente agli enti convenzionati «di non pagare interamente una retribuzione di significativa entità». Pertanto, conclude la nota Rgs, l’articolo 45, comma 2 del Ccnl segretari non è stato disapplicato dall’articolo 6, comma 12 del dl n. 78/2010. Tuttavia, «a garanzia dei principi di risparmio ivi contenuti», gli enti interessati dovranno procedere a mettere in pratica alcuni «accorgimenti». Secondo la Rgs, pertanto, deve ritenersi disapplicata qualunque disposizione che permetta il rimborso chilometrico ancorato alle tariffe Aci. Ne consegue, che saranno ammissibili i rimborsi legati all’indennità chilometrica fondata su un quinto del costo della benzina verde a km. In più, le convenzioni di segreteria dovranno predeterminare misure atte a circoscrivere gli spostamenti del segretario tra le sedi, «a quanto necessario alle esigenze lavorative», in modo tale che gli oneri di rimborso per gli enti «si riducano al minimo indispensabile». Infine, si precisa che nessun rimborso è ammesso per i tragitti abitazione-luogo di lavoro e viceversa.

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