Ai sensi dell’art.97 della Costituzione è dubbia, per vari aspetti, la legittimità della vigente normativa sull’ordinamento e le funzioni dei segretari comunali e provinciali secondo la quale il sindaco o il presidente della Provincia deve nominare, in regime di spoils system, un funzionario dello stato per svolgere, in un ente costituzionalmente autonomo, anche funzioni di competenza locale. La questione, molto dibattuta negli ultimi anni anche per varie sentenze della Corte costituzionale che hanno bocciato lo spoils system (senza peraltro occuparsi dei segretari, unici ancora soggetti a tale regime), ha acquistato una particolare connotazione dopo l’entrata in vigore della legge 122/2010 che, con l’improvvisa soppressione dell’Ages, ha riportato i segretari alle dipendenze del ministero dell’interno. È noto che lo stato è competente, tra l’altro, in materia di tutela della concorrenza, servizi demografici, elettorale, statistica, ordinamento civile, diritti civili e sociali, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni e province e coordinamento della finanza pubblica, mentre comuni e province sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni (art.114 Cost.) e hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite (art.117, c.6, Cost.). Alla luce del quadro costituzionale sommariamente descritto non sembrano pertanto più attribuibili ai segretari, in quanto ora funzionari dello stato, funzioni di pertinenza degli enti locali (es. funzioni gestionali, sovrintendenza dei dirigenti o direzione complessiva dell’ente). Dopo la legge 122/2010, nella predisposizione della Carta delle autonomie, il legislatore statale si trova pertanto davanti ad una scelta secca che avrebbe comunque il merito di porre termine a una situazione di incertezza che si protrae ormai da oltre un decennio: procedere alla municipalizzazione dei Segretari rendendoli dipendenti comunali o provinciali oppure affidare ai Segretari, sottraendoli allo spoils system, costituzionalmente illegittimo e potenzialmente idoneo a condizionarne negativamente l’attività, utilizzando la loro tradizionale competenza nel diritto e nella contabilità, funzioni riconducibili alla competenza statale. La prima strada, con conseguente possibile attribuzione al segretario di funzioni di direzione complessiva dell’ente o di direzione e valutazione del personale e/o di funzioni gestionali, si presenta irta di ostacoli sia perché non appare gradita agli amministratori locali e a molti segretari, sia per le difficoltà pratiche che si verrebbero a creare (si pensi alle sedi oggi convenzionate o prive di segretario, ai segretari oggi senza sede ecc.), sia infine perché essa stessa di dubbia legittimità costituzionale in quanto l’autonomia riconosciuta dalla Costituzione agli enti locali renderebbe illegittimo per lo stato imporre ad essi di assumere, a tempo indeterminato, addirittura al vertice della propria organizzazione, un funzionario statale. La seconda strada, con nomina del segretario da parte del prefetto (con eventuale parere obbligatorio non vincolante del sindaco o del presidente della provincia interessati) e abolizione dello spoils system in conformità all’or-mai consolidato orientamento della Corte costituzionale, appare più praticabile per varie ragioni. L’attribuzione al segretario, anche in più enti contemporaneamente (oggi sono in servizio circa 3.500 segretari per oltre 8 mila enti), solo di funzioni riconducibili alla competenza statale esclusiva o concorrente (es. accanto alle tradizionali funzioni di verbalizzazione, certificazione, autenticazione e rogito, attribuzione di funzioni di controllo successivo e collaborativo in materia di appalti, incarichi esterni e contrattazione decentrata; sovrintendenza in materia elettorale, demografica e statistica; consulenza legale agli organi dell’ente; tutela ai cittadini in materia di accesso agli atti e partecipazione procedimentale; ulteriori funzioni statali eventualmente delegate dal prefetto), senza il ritorno al vecchio parere di legittimità a sua volta illegittimo, sarebbe conforme al vigente quadro costituzionale; consentirebbe allo stato di avvalersi, in ambito locale, al livello amministrativo più vicino ai cittadini, di un soggetto che svolge le competenze allo stesso attribuite dalla Costituzione; promuoverebbe un miglior utilizzo delle risorse finanziarie pubbliche a livello locale nel quadro dei principi di coordinamento della finanza pubblica; riserverebbe, finalmente in via esclusiva, ai dirigenti o responsabili comunali e provinciali, con piena libertà per gli enti locali di regolamentare autonomamente la propria organizzazione e i propri uffici e servizi, le funzioni gestionali di pertinenza locale, dando piena attuazione ai principi del federalismo in quanto il segretario non opererebbe come organo statale all’interno dell’ente locale ma come organo dello stato a livello locale.
Segretari comunali davanti a un bivio
L’ANALISI
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