Segretari, Ccnl senza ulteriori oneri

Corte conti

Italia Oggi
28 Aprile 2011
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Il galleggiamento degli stipendi dei segretari comunali e provinciali non gonfierà le pensioni e il trattamento di fine rapporto. Perché se così fosse si determinerebbe un aggravio per il sistema pensionistico, in assenza di una specifica copertura finanziaria. Il chiarimento, per certi versi implicito, sugli effetti del meccanismo retributivo individuato dal nuovo contratto dei segretari (firmato il 1° marzo scorso, si veda ItaliaOggi del 2/3/2011) per equipararne la retribuzione a quella dei dirigenti degli enti locali, arriva dalle sezioni unite di controllo della Corte dei conti. Nella delibera n. 11, depositata il 2 marzo, ma pubblicata sul sito internet della magistratura contabile solo ieri, i giudici erariali hanno accolto la richiesta di palazzo Chigi di inserire nel Ccnl relativo al biennio economico 2008-2009 una clausola che espressamente chiarisca che «il conglobamento nello stipendio tabellare della retribuzione di posizione (l’escamotage individuato per realizzare il galleggiamento ndr) di cui all’art.3, comma 5, dell’ipotesi di accordo non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico e dei trattamenti di fine servizio comunque denominati». Com’è noto, il nuovo contratto dei segretari, nell’impossibilità di completare l’allineamento stipendiale utilizzando esclusivamente le risorse disponibili, ha previsto all’art.3, comma 5 il conglobamento nello stipendio tabellare dei segretari di una quota della retribuzione di posizione, disponendo contestualmente una riduzione di pari valore di quest’ultimo emolumento. In questo modo è stata assicurata l’equiparazione del trattamento retributivo dei segretari a quello stabilito «per la funzione dirigenziale più elevata nell’ente in base al contratto collettivo dell’area della dirigenza». La cautela richiesta dalla presidenza del consiglio per non gravare sui conti pubblici nasce dal fatto che incrementi dello stipendio tabellare, realizzati, come nel caso di specie, attraverso riduzioni del valore di altre componenti retributive, avrebbero potuto determinare, a giudizio della Corte, un aumento della base di riferimento (costituita dall’ultimo stipendio e da altri assegni tassativamente indicati dalla legge n.177/1976) su cui applicare la maggiorazione del 18% prevista dalla legge. Con evidenti effetti deleteri a carico del sistema pensionistico in assenza di copertura finanziaria. La Corte ha condiviso tale cautela e ha chiesto, e ottenuto, che un’assicurazione in tal senso venisse recepita nel testo del contratto.

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