La procedura di pagamento dei debiti della Pa amministrazione, segnatamente ai Comuni e alle Province, dispone anche una sorta di “paracadute” per gli enti disposti a far fronte ai crediti nei confronti di imprese e professionisti. Il comma 13 dell’articolo 1 del Dl 35/2013, autorizza gli enti locali che non possono pagare, a chiedere alla Cassa depositi e prestiti spa, un’anticipazione di liquidità.
In effetti, Cdp è già tradizionalmente leader nel finanziamento degli investimenti pubblici. Concede, infatti, mutui di scopo a Stato, Regioni, enti locali, enti pubblici non territoriali e organismi di diritto pubblico. Il nuovo comma 13-bis, poi, dispone che gli enti che accedono all’anticipazione, all’esito del pagamento di tutti i debiti, devono utilizzare le somme residue per l’estinzione dell’anticipazione di liquidità concessa alla prima scadenza di pagamento della rata prevista dal relativo contratto. Ottenuta l’anticipazione, gli enti locali devono procedere alla immediata estinzione dei debiti e, in ogni caso, entro e non oltre i successivi 30 giorni dall’atto di erogazione.
A questo scopo, essi debbono fornire alla Cdp formale certificazione dell’avvenuto pagamento e delle relative registrazioni contabili. Se gli enti locali che hanno richiesto l’anticipazione hanno anche deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, in quanto destinatari di risorse volte a evitare il dissesto, c’è l’obbligo di modificarne i contenuti entro 60 giorni dall’anticipazione da parte della Cassa. Per gli enti che hanno avuto acceso all’anticipazione, è obbligatorio aumentare il fondo di svalutazione crediti dal 25% dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell’entrata, al 50%, per i cinque esercizi finanziari successivi a quello dell’anticipazione.
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