I tempi per il passaggio alle nuove procedure non sono biblici, ma neanche brevi: la proposta di direttiva (che consentirà ai singoli Stati di applicare sanzioni anche ai veicoli stranieri) deve passare all’esame e all’approvazione del Parlamento europeo. Successivamente sarà recepita dai singoli Stati Ue, con una tempistica che normalmente si aggira sui due anni. In seguito si dovranno approntare gli strumenti tecnici per la sua attuazione (in pratica i collegamenti telematici fra le strutture nazionali preposte alla gestione dei dati dei veicoli e delle patenti e la struttura internazionale). In conclusione, quindi, difficilmente si potrà avere assistere a una svolta prima di 4 o 5 anni. Utile quindi sapere che cosa accade ora – in attesa della nuova direttiva – quando il veicolo, condotto da uno straniero in Italia, non viene fermato su strada. In primo luogo si procede con l’individuazione del proprietario del veicolo con targa straniera, proprietario che è responsabile in solido con il conducente per il pagamento (potrebbe essere il conducente stesso). L’organo di polizia stradale italiano (Polizia stradale, Carabinieri, Polizia municipale, altri), individuata la nazionalità della targa deve richiedere, a una specifica autorità del Paese di emissione, l’identificazione del proprietario del veicolo al quale la targa è associata. L’autorità straniera trasmette all’organo di polizia richiedente i dati completi della proprietà (persona fisica o persona giuridica) per consentirgli di redigere il verbale e di inviarlo poi alla particolare autorità preposta in quella specifica nazione alla notificazione degli atti amministrativi provenienti dall’estero (o di procedere direttamente a mezzo raccomandata internazionale, se consentita). La procedura non è uguale per tutti i Paesi: talvolta la fase di ricerca del proprietario può essere accomunata a quella di notificazione e svolta dalla medesima autorità; altre volte, per alcune fasi del procedimento, devono essere interessate le rappresentanze consolari italiane all’estero. L’estrema differenziazione dell’iter, le difficoltà dei sistemi di lettura automatici con le targhe straniere e il fatto che gli organi di polizia stradale debbano gestire atti in lingua straniera (spesso senza personale preparato) fa sì che spesso si soprassieda all’intera procedura, determinando la sostanziale immunità dello straniero. Inoltre, essendo la normativa del Codice italiano essenzialmente amministrativa (salvo alcuni illeciti penali, come la guida in stato d’ebbrezza per le fasce più elevate), non è possibile ottenere assistenza da parte degli Stati esteri nella fase esecutiva. Identica la procedura nei confronti degli stranieri che guidino un veicolo a noleggio con targa italiana (il Codice della strada esenta il noleggiatore dal pagamento, nonostante sia proprietario del veicolo). In tal caso però la ricerca del responsabile è facilitata in quanto il nominativo del locatario è fornito direttamente dalla società di noleggio alla quale il locatario è legato da contratto. All’estero funziona un po’ meglio: le procedure sono le stesse, ma molti Codici stradali stranieri hanno rango penale (come il Codice italiano del 1959) per cui risultano meglio assistite dalle convenzioni internazionali. Inoltre qualora l’italiano (o un altro cittadino Ue) si trovasse a tornare nel Paese straniero nel quale non ha pagato una sanzione, potrebbe rischiare l’arresto alternativo al pagamento, tenuto conto della natura giuridica della contravvenzione al Codice della strada di quel Paese.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento