È illegittimo il divieto comunale di prosecuzione dell’attività oggetto di Scia, perché uno dei file digitali contenenti la documentazione allegata alla segnalazione non risulta apribile e dunque visionabile. Ciò in quanto, a fronte di una Scia presentata in via telematica l’amministrazione procedente è tenuta al rispetto delle regole che ordinariamente informano i rapporti con i privati e, prima di tutte, del principio di leale collaborazione. Lo ha affermato il Tar Friuli-Venezia Giulia, con la sentenza 610/2014 respingendo la tesi di un comune. Secondo i giudici era dovere del comune fissare un termine per ovviare al problema, con l’avvertimento che il mancato tempestivo adempimento avrebbe determinato l’esercizio dei poteri inibitori. Anche perché non si trattava nemmeno di chiedere un’integrazione documentale, in quanto il documento era stato inviato. Si trattava soltanto di sollecitare, nell’interesse delle stesse segnalanti, una riproduzione dello stesso in un formato visionabile dall’amministrazione.
Scia, è nullo lo stop causa file illeggibile
Dice il tar fvg
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