È subito operativa una delle principali novità del decreto Fare (Dl 69/2013, convertito con la legge 98) nel settore degli appalti pubblici. Dal 22 agosto è obbligatorio, per tutte le pubbliche amministrazioni appaltanti, pagare anticipatamente alle imprese esecutrici, già all’atto della firma del contratto, il 10% dell’importo contrattuale. Si tratta di un istituto che in passato si era prestato ad abusi, con imprese che incassavano l’anticipo e poi non realizzavano i lavori, o comunque non erano incentivate a farlo; tant’è che dopo Tangentopoli la legge Merloni abolì l’anticipazione, sostituendola con il sistema del Sal, il pagamento solo a stato avanzamento lavori.
L’averla reintrodotta, comunque in via sperimentale per i bandi pubblicati fino al 31 dicembre 2014, ha l’obiettivo di aiutare le imprese di costruzione, stroncate da anni di crisi. In questa fase di difficoltà ad ottenere credito dalle banche, anche a breve termine, il 10% pagato subito dagli enti appaltanti può essere infatti una importante boccata d’ossigeno per le imprese, specie le piccole. Anche nell’interesse pubblico, perché spesso in questi anni è accaduto che cantieri si siano fermati per la crisi di liquidità delle imprese coinvolte, anche a causa dei ritardi nei pagamenti pubblici. D’altra parte il meccanismo dell’anticipo, così come entrato in vigore il 22 agosto per effetto dell’articolo 26-ter del Dl Fare, contiene due precisi paletti. Il primo è l’entità, che non può appunto superare il 10% dell’importo contrattuale, un ammontare probabilmente non sufficiente per attirare alle gare imprese fraudolente con il solo obiettivo di incassare l’anticipo.
Il secondo importante vincolo è l’obbligo per l’impresa di versare una fideiussione a garanzia dell’adempimento contrattuale. L’articolo 26-ter del Dl Fare impone infatti di applicare gli articoli 124 e 140 del regolamento appalti (Dpr 207/2010): a fronte dell’erogazione dell’anticipazione, dunque, l’appaltatore deve costituire una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario per il recupero della somma anticipata, secondo il cronoprogramma dei lavori. L’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione.
Bisognerà dunque vedere se quest’obbligo, che costringe comunque a bussare alle porte di una banca o un’assicurazione, non rischi di far cadere le piccole imprese di costruzione dalla padella nella brace.
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