I dati conservati nel Siope, il Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici che rileva in via telematica gli incassi e i pagamenti effettuati dai tesorieri e dai cassieri delle amministrazioni pubbliche sono di proprietà del Mineconomia, mentre la Banca d’Italia ne curerà la gestione e lo sviluppo. Si potrà accedere direttamente con la Carta nazionale dei servizi o la carta d’identità elettronica, ovvero tramite userid e password che verranno rilasciate dalla Banca d’Italia. È quanto si legge nel decreto Mineconomia 8 febbraio 2012, pubblicato sul sito internet della Ragioneria generale dello stato che definisce le modalità di consultazione e di cessione dei dati Siope, al fine di consentire alle singole amministrazioni pubbliche di confrontare i propri dati con quelli di altre p.a., così da favorire forme di autocontrollo gestionale. Così, il Dm che si compone di sette articoli regolamenta l’accesso diretto ed indiretto alla banca dati Siope, nonché le relative modalità. Principalmente, accedono direttamente alla banca dati, tutte le amministrazioni pubbliche che partecipano alla rilevazione telematica, gli organi costituzionali e le amministrazioni pubbliche che svolgono funzioni di controllo e vigilanza in materia di finanza pubblica, incluso l’Istituto nazionale di statistica e, infine, i cassieri e i tesorieri limitatamente ai soli dati degli enti per i quali provvedono alla trasmissione dei dati codificati. Per accedere, come detto occorrerà la Carta nazionale dei servizi, la Carta d’identità elettronica, ma nelle more della diffusione di tali certificati digitali, è consentito l’accesso anche con userid e password rilasciate dalla Banca d’Italia. Il dm precisa che le p.a. che partecipano alla rilevazione e i cassieri e i tesorieri degli enti dispongono di due utenze, devono comunicare alla filiale della Banca d’Italia competente per territorio, il nominativo e l’indirizzo Pec del soggetto che intende accedere alla banca dati. Tutti gli altri soggetti devono richiedere alla Rgs, per il tramite del loro rappresentante legale, le credenziali di accesso. Tutti, poi, sono tenuti a comunicare tempestivamente l’eventuale cessazione del rapporto di lavoro del personale che è stato autorizzato ad accedere alla banca dati Siope. Il dm disciplina anche l’accesso cosiddetto «indiretto», ovvero quello che viene richiesto dagli enti e dagli istituti di ricerca, di volta in volta e per finalità di studio ed analisi delle attività che riguardano la finanza delle amministrazioni pubbliche. L’accesso indiretto deve pervenire alla Ragioneria generale dello stato, indicando i motivi della richiesta e il nominativo del soggetto che tratterà i dati. Infine, si vieta espressamente l’utilizzo dei dati Siope per costituire nuove banche dati pubbliche.
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