Il decreto enti locali (> il testo) prevede che ai Comuni e alle Province (analogamente a quanto previsto per le regioni) siano concesse anticipazioni di liquidità per complessivi 850 milioni di euro per far fronte ai pagamenti derivanti da obbligazioni contrattuali, a fronte di ritardi che abbiano comportato la violazione dei termini stabiliti dal Dlgs 231/2002 (secondo la più rigorosa tempistica introdotta con le modifiche apportate dal Dlgs 192/2012).
Le somme potranno essere utilizzate anzitutto per estinguere debiti certi, liquidi ed esigibili da parte dei creditori, riconosciuti al 31 dicembre 2014.
Lo stesso termine vale come riferimento per saldare (con le anticipazioni concesse) debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento.
Rispetto a questa particolare tipologia devono essere considerate le fatture regolarmente acquisite alla contabilità dell’ente, nonché, per i lavori pubblici, i certificati di pagamento emessi a seguito degli stati di avanzamento lavori, per i quali la particolare disciplina contenuta nel Dpr 207/2010 riconosce il valore di titolo di pagamento.
Perché sia rilevabile il debito sulla base della regolare fattura ricevuta, è necessario che sia decorso il termine per il pagamento previsto dal contratto in aderenza a quanto stabilito dal Dlgs 231/2012.
Ulteriore elemento favorevole si riscontra nella possibilità, per gli enti locali, di utilizzare le somme messe a disposizione dal decreto per pagare debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento sempre alla data del 31 dicembre 2014, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva e compresi nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato dalla Corte dei conti.
La disposizione comporta la necessaria formalizzazione del riconoscimento del debito fuori bilancio nei termini previsti dall’articolo 194 del Dlgs 267/2000 e, nel caso del piano di riequilibrio, la necessità dell’avvenuta approvazione da parte della sezione regionale di controllo della Corte.
Le modalità per la concessione e per la restituzione delle somme agli enti locali saranno definite con un decreto ministeriale che dovrà essere approvato entro il 30 giugno prossimo: tra le amministrazioni possono rientrare anche quelle che non hanno presentato richieste di anticipazioni di liquidità in precedenza.
L’erogazione delle somme è tuttavia condizionata alla ricorrenza di un particolare presupposto: gli enti dovranno prima produrre alla Cassa depositi e prestiti formale certificazione dell’avvenuto pagamento di almeno il 75 per cento dei debiti e dell’effettuazione delle relative registrazioni contabili per le anticipazioni di liquidità precedentemente ricevute.
Alla disposizione “sblocca-debiti” è stata affiancata, in alcune delle bozze circolate negli ultimi giorni, anche una previsione che riformula il sistema di comunicazione dei dati relativi ai tempi medi di pagamento introdotta originariamente dall’articolo 41 della legge 89/2014, confermando i divieti di assunzione (e di acquisizione di servizi a fini elusivi della norma) in caso di violazione dell’obbligo di comunicazione.
Restano aperte, rispetto a questa previsione, le problematiche interpretative in ordine al divieto di stipulazione con soggetti privati di contratti di servizio finalizzati ad eludere il divieto, tra i quali possono senza dubbio rientrare gli appalti per forniture di lavoro a tempo determinato, ma non i contratti di lavoro autonomo professionale.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento