Sarà l’appaltatore a rispondere dei debiti da lavoro

La novità. La tutela del committente

Il Sole 24 Ore
8 Marzo 2012
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In arrivo importanti novità in materia di appalti e responsabilità solidale verso i lavoratori. Un emendamento al Dl semplificazioni, approvato ieri alla Camera, impone, a chi deve recuperare un credito da lavoro maturato nell’ambito di un appalto, di aggredire in via prioritaria il patrimonio del debitore effettivamente responsabile (quindi l’appaltatore o il subappaltatore). Solo nel caso in cui l’azione verso tale soggetto si riveli infruttuosa, il creditore può promuovere l’azione esecutiva verso il committente. L’innovazione è molto rilevante perché, nel regime attualmente vigente, il semplice affidamento di un appalto di servizi può comportare delle rilevanti responsabilità in capo al committente, anche se questo non ha commesso alcun illecito. Questo accade perché vige la regola della cosiddetta responsabilità solidale, in virtù della quale tutti i debiti verso i lavoratori e verso gli istituti previdenziali possono essere richiesti indifferentemente al soggetto che li ha maturati (l’appaltatore) oppure al soggetto che ha affidato l’appalto, entro un tempo massimo di due anni (analoga regola vige per i debiti fiscali, ma coinvolge solo appaltatore e subappaltatori, senza vincoli di tempo ed entro il valore dell’appalto). Il principio in sé ha una valenza positiva, perché costringe i committenti a fare controlli attenti sui propri appaltatori, ma forse è troppo rigido, in quanto non lascia aperta la strada alla possibilità di escludere la responsabilità solidale in caso di comportamenti virtuosi (al riguardo, questo risultato potrebbe essere ottenuto mediante il famigerato articolo 8 della legge 148/2011, ma pochi se ne sono accorti). L’emendamento approvato ieri sembra tenere conto dell’esigenza di attenuare gli effetti di tale rigidità, almeno in fase esecutiva. In concreto, la norma consente al debitore solidale di proporre in giudizio un’eccezione con la quale chiede che sia preventivamente escusso il patrimonio del debitore principale; a fronte di tale eccezione, e anche se il giudice accerta la responsabilità solidale, l’azione esecutiva può essere promossa verso il committente solo dopo che l’esecuzione verso il patrimonio del responsabile sia risultata “infruttuosa”. Questo concetto dovrà essere declinato in concreto: è probabile che l’azione si possa definire infruttuosa solo dopo che il creditore dimostri di aver espletato e concluso senza esito una o più procedure di pignoramento. L’eccezione può essere formulata anche se l’appaltatore non è stato convenuto in giudizio, ma in questo caso il committente deve indicare i beni dell’appaltatore che devono essere aggrediti. Infine, la norma conferma una regola già applicabile ai casi di responsabilità solidale: il committente, che paga al posto del vero responsabile, può richiedere (mediante l’azione di regresso) la restituzione di quanto pagato. Da ricordare che il Dl semplificazione aveva già modificato la disciplina, chiarendo che in caso di appalto, le sanzioni civili si applicano solo in capo al responsabile dell’inadempimento e non al responsabile solidale.

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