Il “nuovo Codice della strada” non smette di sorprenderci e la recente introduzione dello sconto del 30% sulle sanzioni pecuniarie, lo conferma. In primo luogo, per l’originalità assoluta del meccanismo; secondariamente perché la decurtazione opera sulla cifra che già costituisce il minimo sanzionatorio e di conseguenza, per le violazioni ammesse al pagamento in misura ridotta, il minimo edittale subisce un abbassamento del 30 per cento. Infatti, la modifica introdotta dalla legge 98/2013 all’articolo 202 del Codice prevede che il trasgressore, a fronte di un verbale di violazione possa, entro 5 giorni dalla data di contestazione o di notificazione, pagare la sanzione pecuniaria nella misura del 70% della cifra corrispondente al minimo di legge, liberandosi così dell’obbligazione. Il meccanismo appare piuttosto lineare, ed è percepito quale attenzione del legislatore verso il cittadino che, a fronte di una violazione al Codice della strada, si dimostri desideroso di versare il dovuto alle casse pubbliche.
Due situazioni
In pratica, si possono ipotizzare due situazioni. La contestazione può infatti avvenire immediatamente sulla strada e, in questo caso, l’utente riceverà un verbale con una doppia indicazione sulla cifra da pagare: una scontata del 30% da versare entro 5 giorni; l’altra (pagamento in misura ridotta, corrispondente al minimo di legge) da pagare entro i successive 55 giorni.
Il caso di notificazione del verbale al domicilio dell’intestatario della carta di circolazione – che deve avvenire entro 90 giorni dalla violazione – risulta invece più complesso in relazione al termine dal quale iniziare a conteggiare i 5 giorni per accedere al pagamento scontato. In linea generale, la notificazione viene effettuata con raccomandata specifica. Laddove non venga reperito in casa l’intestatario, il servizio postale inserisce una cartolina di avviso nella casella della posta, alla quale seguirà un apposito avviso di deposito. Solo allo scadere del 10° giorno successivo a tale ultimo avviso, potrà cominciare a decorrere il termine di 5 giorni per il pagamento scontato.
Sosta vietata
La novità comporta alcune problematiche con le quali dovranno confrontarsi soprattutto i comuni in quanto, ad esempio, solo le polizie municipali rilevano i divieti di sosta. Come ci si può comportare di fronte al classico avviso di violazione, tradizionalmente posizionato dietro al tergicristallo? La legge non disciplina il predetto avviso, e neppure la circolare del Ministero si avventura sul caso che, peraltro, risulta frequentissimo. In realtà, non esistono motivi per escludere il beneficio del 30% di sconto al caso del divieto di sosta ed è in linea con lo spirito della modifica consentire al trasgressore di pagare immediatamente la cifra più bassa. La questione non è di scarsa rilevanza, in quanto la successiva notificazione del verbale al domicilio dell’intestatario della carta di circolazione ha un costo che arriva a 14 euro, su una sanzione di 41, che potrebbe essere estinta con un importo pari a 28,70 euro.
In caso di contestazione immediata, per poter procedere immediatamente al pagamento, nella stragrande maggioranza dei casi, sarà necessario che l’agente o la pattuglia interessata, siano dotati di Pos, ma la diffusione di tali dispositivi è tuttora estremamente limitata: di conseguenza, il pagamento immediato, salve le eccezioni di legge, rimane un traguardo importante da raggiungere, nell’ambito organizzativo dei corpi con la qualifica di polizia stradale.
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