Salta almeno per questa settimana il decreto Balduzzi sulla sanità. Oggi infatti non si terrà il consueto Consiglio dei Ministri. La riunione è stata rinviata alla prossima settimana. Sul tavolo del C.d.M. sarebbero dovuti approdare il decreto crescita (in forse) e quello Balduzzi sulla sanità, provvedimenti sui quali “si sta ancora lavorando” fanno sapere fonti vicine al Governo. La prossima convocazione è prevista per mercoledì 5 settembre. È probabile che il C.d.M.di mercoledì possa anche essere la sede per una relazione di Balduzzi sulla sentenza della Corte di Strasburgo sulla legge 40 e sulle ragioni del suo favore personale al ricorso. Seppure non è escluso che il Governo prima di decidere ritenga opportuno acquisire anche un parere del Parlamento. Nel frattempo la Commissione Salute della Conferenza delle Regioni ha fornito ieri “valutazioni dettagliate su ciascun articolo (della bozza di decreto, ndr) col forte auspicio che esse siano accolte in forma integrale”. Nelle osservazioni delle Regioni l’articolo 1 del maxi-decreto sulla sanità (Norme per la razionalizzazione dell’attività assistenziale e sanitaria) viene interamente sostituito e praticamente raddoppiato nella lunghezza con una sequela di principi e capitoletti che arrivano alla lettera p). All’articolo 2 una prima aggiunta recita: “al comma 1, lett. b), dopo le parole: «…altri soggetti pubblici» aggiungere «e privati»“. L’articolo 2 è quello che riguarda i “Principi fondamentali in materia di esercizio dell’attività libero professionale intramuraria” e nello specifico le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (la materia sono le convenzioni per spazi ambulatoriali esterni, aziendali e pluridisciplinari, per l’esercizio di attività sia istituzionali sia in regime di libera professione intramuraria). La seconda e ultima aggiunta riguarda “ulteriori modalità e criteri per l’esercizio della libera professione intra ed extramuraria” da parte del personale del servizio sanitario “assicurando comunque il superamento della fase transitoria nell’utilizzazione degli studi professionali da parte dei dirigenti sanitari”. In tal caso, “le norme di cui al presente articolo cessano di avere efficacia al momento dell’entrata in vigore delle disposizioni regionali”.
Importanti modifiche – essenzialmente si tratta di aggiunte – arrivano poi sull’articolo 14, quello sulla “Tutela brevettuale dei farmaci”: “dalla data di scadenza del brevetto i farmaci rimborsati dal SSN, in assenza della commercializzazione del corrispondente farmaco equivalente l’azienda farmaceutica è tenuta alla riduzione del prezzo del 40%”. E le Regioni non si accontentano e chiedono d’inserire nel decreto un articolo 14-bis sulla “Modifica della norma sulla prescrizione di medicinali equivalenti”. Osservazioni puntuali arrivano anche all’articolo 22 sulle “Disposizioni sul trasferimento delle farmacie” e al 23 (Razionalizzazione di taluni enti sanitari). In quest’ultimo, spunta un “rappresentante delle Regioni” non previsto dal decreto nella commissione di valutazione nominata dal Ministero per il riconoscimento di eventuali enti sanitari sul territorio. E parlando nello specifico delle fondazioni IRCCS, gli Istituti non trasformati e quelli privati, se questi dovessero perdere i requisiti richiesti, le Regioni suggeriscono di “cassare la seguente frase: «Il Ministro della salute e la Regione competente possono immediatamente sostituire i propri designati all’interno dei consigli di amministrazione, nonché sospendere cautelativamente l’accesso al finanziamento degli enti interessati»“.
E infine le aggiunte più consistenti: ben 5 articoli da inserire ex novo (28, 29, 30, 30-bis e 31). Il primo riguarda “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni”, e presenta una nuova strategia di assetto contabile che prevede “una sperimentazione, della durata di due esercizi finanziari”. L’articolo 29 è sulla “Mobilità del personale delle Aziende Sanitarie” e ridefinisce i criteri per la mobilità, e il 30 chiede l’attuazione della direttiva CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, CEEP e CES. L’articolo 30-bis prende in considerazione il “Personale con contratti di lavoro a tempo determinato e i livelli di spesa”, mentre l’ultimo – il 31- riguarda le “Disposizioni in merito al trattamento fiscale relativo ai consumi di gas metano delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale”. Per questi si richiede l’applicazione dell’“aliquota fiscale ridotta prevista per tutte le attività industriali produttive di beni e servizi”.
Sanità, salta il decreto
Rinviata la riunione del Consiglio dei Ministri. Mentre le Regioni presentano le proprie integrazioni: spicca la proposta di una sperimentazione, della durata di due esercizi finanziari, di un nuovo assetto contabile nei rapporti con gli enti sanitari
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