Sancita l’intesa sul decreto di riparto ai Comuni dei contributi per l’aumento delle indennità agli amministratori: tutti gli importi

Il via libera questa settimana in Conferenza Stato-Città: la nota metodologica e l’elenco degli importi spettanti a ciascun Comune

13 Maggio 2022
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L’articolo 1, commi da 583 a 587, della l. n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di Bilancio 2022) detta nuove disposizioni in materia di indennità dei sindaci metropolitani, dei sindaci e degli amministratori e, in particolare, il comma 583 prevede che a decorrere dall’anno 2024 tale indennità di funzione è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle Regioni come individuato dalla Conferenza Stato-Regioni, secondo le percentuali determinate in relazione alla popolazione risultante dall’ultimo censimento ufficiale. Il successivo comma 584, al primo periodo, prevede che in sede di prima applicazione la predetta indennità di funzione è adeguata al 45 per cento, nell’anno 2022, e al 68 per cento, nell’anno 2023, delle misure indicate al comma 583. Al secondo periodo del medesimo comma è inoltre disposto che a decorrere dall’anno 2022 la predetta indennità può essere corrisposta nelle integrali misure di cui al richiamato comma 583, nel rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio.
Anche le indennità di funzione dei vicesindaci, assessori e presidenti dei consigli comunali sono adeguate, in modo graduale nel triennio 2022/2024, alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci con l’applicazione delle percentuali vigenti di cui al d.m. 119/2000.
È previsto dal comma 586 uno specifico fondo con il quale lo Stato concorre alla spesa dei Comuni conseguente agli incrementi previsti, nei limiti delle percentuali indicate nel comma 583. Il comma 587 demanda la ripartizione del predetto fondo tra i comuni interessati a un decreto del Ministro dell’interno, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali. Stabilisce altresì che il Comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l’importo del contributo non utilizzato nell’esercizio finanziario.

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