Anche le indennità di funzione dei vicesindaci, assessori e presidenti dei consigli comunali sono adeguate, in modo graduale nel triennio 2022/2024, alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci con l’applicazione delle percentuali vigenti di cui al d.m. 119/2000.
È previsto dal comma 586 uno specifico fondo con il quale lo Stato concorre alla spesa dei Comuni conseguente agli incrementi previsti, nei limiti delle percentuali indicate nel comma 583. Il comma 587 demanda la ripartizione del predetto fondo tra i comuni interessati a un decreto del Ministro dell’interno, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali. Stabilisce altresì che il Comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l’importo del contributo non utilizzato nell’esercizio finanziario.
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