Sì al blocca-ricorsi per i supplenti

Il decreto per lo sviluppo – Innovazione e formazione

Il Sole 24 Ore
6 Maggio 2011
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ROMA – Approda alla versione finale del Dl sviluppo il blocca ricorsi per i precari della scuola, per fermare l’ondata di contenzioso dopo le sentenze che avevano riconosciuto ai titolari di incarichi annuali per un triennio il diritto all’indennizzo (Genova) e addirittura la stabilizzazione (Siena). Sempre sui precari, viene confermato l’avvio di un piano triennale di assunzioni a tempo indeterminato per docenti, educatori e Ata. Numeri e scansione del piano saranno decisi in una sessione di negoziati ad hoc, e dovranno rispettare il «criterio di invarianza finanziaria» agganciando i nuovi ingressi ai posti vacanti e liberati dai pensionamenti: a oggi, precisa però il ministero, i posti vacanti sono 67mila, di cui 30mila insegnanti. Nel testo finale trovano spazio anche le norme sull’aggiornamento triennale, e non più biennale, delle graduatorie e quelle che bloccano per cinque anni (invece di tre) la possibilità per chi viene immesso in ruolo di spostarsi in un’altra provincia. Queste regole si aggiungono, dunque, agli ultimi interventi portati con il decreto ministeriale (ancora non pubblicato in «Gazzetta Ufficiale») in cui si prevede la possibilità di assegnazione in una provincia diversa da quella originaria con inserimento a pettine, cioè mantenendo il punteggio maturato, e non in coda. Positive le reazioni sindacali al piano di assunzioni, compresa la Cgil-Flc che parla di un «primo passo» ma aggiunge che i posti vacanti a suo giudizio sono 100mila e non i 65mila annunciati dal Governo. Il blocca-ricorsi nasce per stoppare le richieste di indennizzo o stabilizzazione da parte dei precari che negli anni scorsi hanno ricevuto più incarichi annuali. Il tema è esploso dopo la sentenza con cui il Tribunale di Genova, a fine marzo, aveva condannato il ministero a risarcire con una somma pari a 15 mesi di stipendio più gli interessi un gruppo di supplenti; l’anno scorso il Tribunale di Siena (sentenza 699 del 27 settembre 2010) aveva invece imposto la stabilizzazione dei precari che avevano fatto ricorso. Le due sentenze si fondavano sul presupposto che le norme europee sui contratti a tempo determinato, recepite da noi con il Dlgs 368/2001, siano “più forti” della disciplina speciale per la scuola, scritta nella legge 124/1999, che prevede la possibilità di più incarichi annuali e lega la possibilità di stabilizzazione alla sola immissione in ruolo sulla base delle graduatorie e dei posti vacanti. Per evitare che i due precedenti aprano una breccia negli organici, il decreto sviluppo tenta una doppia mossa: introdurre un’esclusione espressa dalla disciplina del Dlgs 368/2001 dei contratti a tempo determinato a docenti e personale tecnico, e rafforzare la legge speciale del 1999. Quest’ultimo aspetto è affrontato da una norma interpretativa, in base alla quale la legge speciale (articolo 4, comma 14-bis della legge 124/1999) va letta nel senso che le supplenze non possono «in alcun caso» trasformarsi in posti fissi e far maturare anzianità retributiva prima dell’immissione in ruolo.

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