In un precedente articolo (intitolato Quote rosa nelle giunte comunali: le recenti indicazioni dei giudici amministrativi) si erano esaminate alcune decisioni assunte di recente dai giudici amministrativi in merito alla necessità che il Sindaco rispetti l’obbligo di garantire la presenza di entrambi i sessi nella composizione della giunta comunale.
Due recenti decisioni dei giudici amministrativi (TAR Campania-Salerno, sentenza n. 1746 del 12 dicembre 2017 e TAR Puglia, ordinanza n. 14 del 11 gennaio 2018) impongono di ritornare sul tema, per affrontare l’aspetto relativo all’impossibilità di rispettare il dettato normativo.
In particolare, suscita interesse il provvedimento cautelare adottato dal TAR della Puglia n. 14/2018 che ricava dalla normativa vigente un vero e proprio onere di diligenza in capo al Sindaco al fine di garantire il rispetto delle previsioni normative.
L’obbligo riguarda tutti i Comuni a prescindere dalla fascia demografica
Come scritto in altre occasioni, l’obbligo di garantire la presenza di entrambi i sessi all’interno della Giunta comunale riguarda tutti i Comuni (Il rispetto delle pari opportunità nella costituzione delle giunte comunali).
Chiara in tal senso è nella parte motivazionale la sentenza del Tar Campania-Salerno, n. 1746/2017, secondo la quale la locuzione “Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico” contenuta nell’art. 1, co. 137, della L. 56/2014, va correttamente intesa nel senso che – fermo restando l’obbligo di garantire sempre, anche nei comuni più piccoli, la rappresentanza di entrambi i sessi – laddove la popolazione superi una certa soglia, e così il numero degli assessori, tale vincolo è stabilito normativamente nel 40%.
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