Le economie di gestione derivanti dall’anno precedente non si computano nel calcolo del tetto massimo del fondo delle risorse decentrate. È dunque possibile che il totale delle risorse decentrate del 2011 risulti in cifra assoluta superiore a quello del 2010, se lo sforamento derivi dall’applicazione dei residui dell’anno 2010. Il parere 21 luglio 2011, n. 58 della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Puglia apre spazi agli enti locali per il computo delle risorse decentrate, fornendo un’interpretazione estensiva alla previsione contenuta nell’articolo 9, comma 2-bis, della legge 122/2010. Tale disposizione ha previsto il cosiddetto congelamento dell’ammontare delle risorse destinate alla contrattazione decentrata a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013. La norma è sin troppo sommaria e laconica. Da un lato non considera che le risorse destinate al salario accessorio sono di due tipi, stabili e variabili e non fornisce la minima indicazione su come il congelamento debba operare. In termini generali, si può ritenere che il congelamento debba prioritariamente impedire la crescita delle risorse variabili, che in quanto tali sono destinate a finanziare voci di salario del tutto accessorie ed eventuali, così da fare salve le risorse che finanziano, invece, istituti fissi e continuativi facenti parte del trattamento fondamentale individuale (progressioni orizzontali, indennità di comparto, indennità di anzianità e alcune voci peculiari per alcune categorie), ed istituti fissi accessori al salario individuale ma continuativi per l’organizzazione, come le varie indennità di turno, reperibilità, maneggio valori, rischio, disagio e responsabilità di varia natura. Per altro verso, l’articolo 9, comma 2-bis, non considera che alcune delle risorse variabili sono finanziate da veri e propri giri contabili: è il problema ancora irrisolto della necessità di conteggiare o meno gli incentivi per la progettazione o per il recupero dell’Ici o per l’attività degli avvocati. Si tratta di somme del tutto variabili di anno in anno, in relazione al volume degli appalti progettati e della gestione delle attività e per altro finanziate con risorse fresche, non dal bilancio. Eppure, l’incertezza sulla possibilità di non computare tali voci per la determinazione del tetto del 2010 è massima. Lo stesso concerne le economie della gestione del fondo. L’articolo 17, comma 5, del Ccnl. 1/4/1999 stabilisce: «Le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell’anno successivo». In effetti, assenze per aspettative prolungate, cessazioni dal servizio, mancata erogazione di parte degli incentivi per la produttività possono comportare risparmi di gestione sulle voci di spesa finanziate dal fondo. Poiché, però, si tratta di risorse a destinazione vincolata, cioè finalizzate solo a remunerare il personale e, dunque, non utilizzabili dagli enti ad altro titolo, il contratto collettivo del 1999 ha imposto agli enti di incrementare le risorse dell’anno successivo, in modo che non vadano perdute. I residui dell’anno precedente, avendo natura del tutto eventuale e variabile, vanno a incrementare la parte variabile del fondo e finanziano istituti a loro volta variabili, come la produttività. L’applicazione dell’articolo 17, comma 5, del Ccnl 1/4/1999 potrebbe determinare lo sforamento del tetto del 2010, se i risparmi dell’anno precedenti fossero per qualsiasi causa piuttosto consistenti. Secondo la sezione Puglia occorre accogliere la tesi alla luce della quale dal tetto 2010 occorre escludere i residui venutisi a determinare negli anni precedenti. Spiega la sezione che il legislatore, quando ha voluto ancorare le risorse decentrate al «corrispondente importo dell’anno 2010», ha preso in considerazione «un parametro certo», da «intendersi depurato da ogni aggiunta derivante da residui degli anni pregressi». Sicché, secondo il parere «residui 2009, dunque, non potranno essere computati nel calcolo del tetto 2010; ragionando nella medesima direzione, dunque, anche i residui del 2010, da riportare nel 2011, non dovranno essere considerati».
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