Rimborsi veloci per i fornitori 

Nuove regole già dal primo trimestre – Tempi brevi per i gestionali 

Il Sole 24 Ore
3 Febbraio 2015
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Per applicare lo split payment i fornitori della pubblica amministrazione devono immediatamente adeguare i sistemi informativi per gestire l’emissione e la contabilizzazione delle fatture, per gli enti pubblici le strade tra acquisti istituzionali e commerciali si separano sulla liquidazione e il versamento dell’imposta.

Questi sono due degli effetti che il decreto 23 gennaio 2015 ha introdotto per l’attuazione dell’articolo 17-ter del Dpr 633/72. Viene innanzi tutto confermato che il meccanismo dello split payment non si applica nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni bensì esclusivamente alle operazioni con gli enti pubblici tassativamente elencati nel nuovo articolo 17-ter del Dpr 633/72; si tratta infatti delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato e degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali (regioni, province e comuni) e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell’articolo 31 del Dlgs 267/2000, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza (si ritiene che siano escluse le Casse private).

Novità importante è l’obbligo per il fornitore di esporre in fattura la dizione «scissione dei pagamenti»; le fatture devono comunque evidenziare l’Iva ed essere normalmente registrate, senza però concorrere alla liquidazione mensile. È evidente che i software gestionali dovranno prevedere specifica causale o codifica di registrazione.
Viene altresì precisato che alle cessioni e alle prestazioni verso i sopra elencati enti non sono applicabili le disposizioni in tema di esigibilità differita di cui all’articolo 6, comma 5 del Dpr 917/86. L’esigibilità dell’imposta si avrà, in ogni caso, al momento del pagamento della fattura, salvo che l’ente pubblico destinatario decida di anticiparla al momento della registrazione della fattura ricevuta: ma ciò non avrà alcun impatto sul fornitore.

In linea con il comunicato stampa del ministero dell’Economia del 9 gennaio scorso, l’articolo 9 del decreto precisa che le nuove disposizioni si applicano alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a far data dal 1° gennaio 2015: si noti che non viene assunto il concetto di «momento di effettuazione dell’operazione», con la conseguenza che le fatture differite emesse a gennaio per consegne di beni avvenute in dicembre dovranno essere assoggettate a split payment.

Sempre nell’ottica dei fornitori delle Pa, l’articolo 8 del decreto definisce la questione rimborsi: l’erogazione in via prioritaria partirà già con il primo trimestre 2015, ma non potrà superare l’ammontare complessivo delle operazioni ex articolo 17-ter effettuate nel periodo in cui si è avuta l’eccedenza di imposta detraibile oggetto della richiesta di rimborso.
Per gli enti pubblici destinatari, l’articolo 4 del decreto detta un meccanismo ordinario di versamento: entro il 16 del mese successivo, in maniera cumulativa per tutte le fatture esigibili nel mese precedente, ricordando che l’esigibilità si ha con il pagamento della fattura o, per opzione, con la ricezione della stessa. È peraltro previsto che entro il medesimo termine possano essere effettuati versamenti separati per singola fattura o per singola giornata. In ogni caso, il versamento deve avvenire senza poter fruire di compensazioni e mediante specifico codice tributo che sarà istituito sia per i versamenti a mezzo modello F24 che per quelli a mezzi F24EP.

Novità assoluta per gli enti pubblici titolari di partita Iva è la gestione dello split payment relativamente alle attività che gli stessi gestiscono nella propria sfera commerciale. Le fatture ricevute dovranno essere registrate, oltreché sul registro degli acquisti, sul registro delle fatture emesse in modo che l’Iva da split payment concorra alla liquidazione del mese in cui le fatture sono pagate o – a scelta – registrate; non vi sarà dunque, per tale Iva, un versamento separato con il nuovo codice tributo come deve invece avvenire per gli acquisti effettuati in ambito istituzionale. Anche gli acquisti di beni e servizi destinati promiscuamente alla sfera commerciale e a quella istituzionale dovranno essere trattati come quelli totalmente commerciali, restando ovviamente fermo che la detraibilità dell’Iva acquisti continuerà a seguire le regole normali.

Per adeguarsi le Pa destinatarie avranno tempo fino al 31 marzo 2015, in modo che il primo versamento avvenga non oltre il successivo 16 aprile.

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