Rilascio o diniego comunicati via Pec

Il confronto. L’ente ha 30 giorni per rispondere

Il Sole 24 Ore
12 Giugno 2013
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Al rilascio della certificazione (o della rilevazione dell’insussistenza o inesigibilità del credito) il creditore ne riceve notifica all’indirizzo specificato di Pec (posta elettronica certificata).

In ogni caso, il sistema permette di verificare, in ogni momento, lo stato di avanzamento del processo di certificazione e l’eventuale decorrenza dei termini per la richiesta di nomina di un commissario ad acta, per ciascuna istanza presentata.

Qualora, infatti, la Pa non provveda, entro 30 giorni, al rilascio della certificazione, il creditore può presentare istanza di nomina del commissario, utilizzando l’apposita funzionalità messa a disposizione dalla piattaforma informatica. Il creditore riceve notifica sia dell’avvenuta nomina del commissario ad acta che del rilascio o meno della certificazione del credito, all’indirizzo Pec specificato.

La Pa (o il commissario ad acta) provvedono, dopo aver effettuato le opportune verifiche, a certificare che il credito sia certo, liquido ed esigibile o a rilevarne l’insussistenza o l’inesigibilità, anche parziale, utilizzando le apposite funzionalità del sistema.

Ottenuta la certificazione il creditore, può utilizzare il credito, secondo le forme previste. Può cedere il diritto a una banca o chiedere all’agente della riscossione la compensazione, di tutto o parte del credito certificato, con somme dovute per tributi, contributi e altri debiti. In tal caso, la banca o l’agente della riscossione devono registrare sulla piattaforma l’avvenuta operazione di cessione, anticipazione o compensazione effettuata a valere sul credito certificato. Il sistema provvede automaticamente all’invio delle notifiche, in formato elettronico, a tutti gli attori interessati, i quali possono, in ogni momento, accedere alla piattaforma informatica per consultare lo stato e la disponibilità residua del credito. Nel caso di cessione del credito, la comunicazione automatica inviata dal sistema alla Pa ceduta assolve al requisito di cui all’articolo 117, commi 2 e 3, del Dlgs 163/2006 e all’obbligo di notificazioni.

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