Arriva il ‘declassamento volontario’. Con un emendamento approvato al d.d.l. Madia arriva la previsione per cui, pur di non essere licenziato, il dirigente pubblico, rimasto senza incarico per un certo periodo, può chiedere di essere ‘demansionato’ a funzionario, in deroga al codice civile. “Previsione della possibilità, per i dirigenti collocati in disponibilità, di formulare istanza di ricollocazione in qualità di funzionario, in deroga all’articolo 2103 del codice civile nei ruoli delle pubbliche amministrazioni”, si legge infatti nell’emendamento, presentato dai più gruppi parlamentari, e passato giovedì scorso in Commissione Affari Costituzionali alla Camera, dove le votazioni sulla delega continueranno anche questa settimana. Il provvedimento è atteso per metà luglio nell’Aula di Montecitorio.
Arriva, poi, una stretta sui dirigenti. Dopo l’emendamento approvato giovedì scorso, in base al quale la decadenza potrà intervenire solo quando il dirigente è stato messo in disponibilità a seguito di una “valutazione negativa“, è stato approvato un altro emendamento (targato Movimento 5 Stelle e riformulata dal relatore, Ernesto Carbone del Pd) che interviene anche sulla possibilità di proroga del rinnovo degli incarichi dirigenziali, che sarà concedibile solo in seguito a una valutazione positiva sull’operato del dirigente nel corso dei quattro anni dell’incarico “ordinario”.
Come cambia l’Avvocatura dello Stato
Paletti per il conferimento degli incarichi, spazio ai più giovani e al merito: così cambierà l’Avvocatura dello Stato, sono infatti questi gli obiettivi di un emendamento, approvato, al d.d.l. Madia. A firmare le novità è il relatore, Ernesto Carbone. Niente posizioni direttive per chi è vicino alla pensione e incarichi sulla base del merito. “Gli incarichi direttivi non sono conferiti ad avvocati dello Stato che debbano essere collocati a riposo entro quattro anni dalla data di avvio della procedura selettiva”, si legge infatti nel testo dell’emendamento.
E ancora: “L’incarico di vice avvocato generale e di avvocato distrettuale dello Stato ha natura temporanea ed è conferito per la durata di quattro anni, al termine dei quali l’incarico può essere rinnovato, per una sola volta e per uguale periodo o fino alla data del collocamento a riposo se anteriore, a seguito di valutazione da esprimere con lo stesso procedimento previsto per il conferimento”. Paletti che, continua l’emendamento passato ieri in commissione Affari Costituzionali alla Camera, “si applicano anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge”. O meglio, viene specificato: “Gli incarichi conferiti da oltre quattro anni cessano decorsi sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, salvo rinnovo, con lo stesso procedimento previsto per il conferimento, per una sola volta e per la durata di ulteriori quattro anni o fino alla data del collocamento a riposo se anteriore”. Inoltre, nei suoi pareri il “Consiglio degli Avvocati e Procuratori dello Stato applica il criterio della rotazione nell’attribuzione degli incarichi e tiene conto delle attitudini organizzative e relazionali del candidato, nonché della professionalità acquisita e desunta in particolare da indici di merito” predeterminati dal Consiglio stesso.
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