“Si tratta – spiega il ministro Zangrillo – di favorire la competitività e lo sviluppo del nostro tessuto produttivo e di migliorarne il rapporto con la Pubblica Amministrazione, in linea con gli stimoli che ci dà il PNRR. Abbiamo deciso di basare questa revisione delle regole relative ai controlli sul principio della fiducia, così da generare ricadute positive per l’intera collettività, sia dal punto di vista economico sia da quello della tutela degli interessi pubblici e del superamento dei profili di criticità realmente presenti. Lo si fa passando dal sospetto preventivo al controllo successivo, evitando procedure ridondanti e duplicazioni eccessive, che risultano comunque poco efficaci”.
Lo schema di decreto introduce una prima disciplina che fornisce principi e strumenti comuni a tutte le amministrazioni che effettuano controlli sulle imprese: un primo tassello a cui seguiranno, nei prossimi mesi, ulteriori interventi di semplificazione a carattere settoriale. Le norme non si applicano alle Autorità amministrative indipendenti. Sono esclusi i controlli in materia di incentivi alle imprese, in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, quelli per il contrasto al lavoro nero, quelli nelle organizzazioni di volontariato del terzo settore e quelli previsti dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Censimento e trasparenza
Lo schema di decreto si muove verso una razionalizzazione del sistema dei controlli, che passa preliminarmente da una loro ricognizione trasparente e da una messa a sistema coordinata, per garantire una piena conoscenza degli obblighi a cui le imprese sono tenute. E anche per evitare, prima di tutto, ripetizioni e sovrapposizioni tra diversi soggetti controllori. A tale scopo, è prevista la realizzazione di un censimento degli obblighi e degli adempimenti che sono oggetto di controlli: lo schema dispone che, entro 120 giorni dall’entrata in vigore dello stesso decreto, le PA trasmettano le informazioni relative al Dipartimento della funzione pubblica, quale autorità preposta al coordinamento. In generale, è previsto che le amministrazioni pubblichino linee guida o faq, e che assicurino ai soggetti controllati il diritto di essere informati su tutte le fasi del ciclo del controllo, sull’utilizzo di strumenti orientati alla gestione del rischio, e sugli esiti del controllo svolto.
Programmazione e valutazione del rischio
L’approccio è quello della programmazione annuale o pluriennale, su livelli territoriali, delle attività di controllo, basata sul rischio di violazioni secondo la maggiore probabilità che si verifichi un pregiudizio all’interesse pubblico e secondo la gravità di tale pregiudizio. Su tale base verranno definite la frequenza e la tipologia dei controlli. A tale scopo, si dovrà anche tenere conto del settore in cui opera l’impresa, della dimensione dell’attività economica svolta, del possesso di certificazioni del sistema di gestione per la qualità o attestazioni equivalenti. Oltre che sul livello del rischio, la programmazione deve basarsi, in una logica di efficienza, sulla riduzione dei costi e sugli esiti dei controlli già effettuati nello stesso settore. Si punta anche all’automazione delle attività di controllo con le più innovative soluzioni tecnologiche, inclusa l’intelligenza artificiale, secondo specifiche garanzie puntualmente individuate, a partire dal sempre necessario contributo umano. L’attività di coordinamento, nelle more della piena implementazione del fascicolo informatico di impresa, sarà assicurata da accordi e convenzioni tra le PA competenti.
Fascicolo informatico di impresa
Le informazioni del fascicolo informatico di impresa, secondo il principio del once only, sono da utilizzare per elaborare indicatori sintetici di valutazione del rischio e per tenere conto delle verifiche e delle ispezioni già svolte in passato, evitando ripetizioni ravvicinate a seguito di “esami” superati correttamente.
Stop per sei mesi a nuovi controlli in caso di esito favorevole
Come spiega il ministro Zangrillo, “le imprese che si sono comportate bene hanno la possibilità di non essere visitate nuovamente per almeno sei mesi, dopo che sia stata accertata la conformità agli obblighi e agli adempimenti imposti, a meno che non ci si trovi in ambiti particolarmente rischiosi per la salute pubblica o l’ambiente, o in casi disposti dalla magistratura. Si tratta di un meccanismo premiale che incentiva i comportamenti virtuosi delle imprese e che non manca l’obiettivo di tutelare l’interesse pubblico”.
Controlli volontari
La norma sulla non ripetizione per sei mesi vale anche per i controlli volontari: secondo lo schema di d.lgs. infatti, chi svolge un’attività economica può anche richiedere spontaneamente, con priorità per le micro e piccole imprese, che venga verificata la conformità dei propri comportamenti.
>> CLICCA QUI PER LEGGERE IL COMUNICATO INTEGRALE DEL DIP. FUNZIONE PUBBLICA.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento