Un altro stop alla riforma Brunetta. Dopo il Tribunale del lavoro di Torino e di Salerno, anche il Tribunale di Trieste affronta gli effetti del Dlgs 150/2009 in materia di relazioni sindacali. E lo fa accertando la condotta antisindacale del comune di Trieste che ha modificato la macrostruttura dell’ente senza le relazioni sindacali previste nella contrattazione vigente. Uno degli elementi principali della riforma è stata la modifica all’intero sistema delle fonti, con un drastico dimensionamento della fonte collettiva delle relazioni sindacali dei dipendenti delle Pa. Più interventi del legislatore hanno portato a una revisione degli articoli 5, 9 e 40 del Dlgs 165/2001 senza peraltro precisarne un’effettiva decorrenza. Successivamente la Funzione pubblica, con la circolare n. 7/2010, ha provato a risolvere i dubbi applicativi. Il giudice del lavoro di Trieste, con la sentenza depositata il 5 ottobre 2010, ha di fatto ammesso che le determinazioni per l’organizzazione degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione, salva la sola informazione ai sindacati, con esclusione di obblighi di concertazione e contrattazione sindacale. L’amministrazione comunale, dal canto suo, ha ritenuto di immediata applicabilità le novelle disposizioni procedendo autonomamente nella modifica della macrostruttura. Il Tribunale afferma, invece, che le disposizioni di cui all’articolo 34 e 54 del Dlgs 150/2009 che modificano le relazioni sindacali non siano di immediata efficacia, nonostante la circolare n. 7/2010 della Funzione pubblica e il principio del tempus regit actum invocato nella difesa da parte del comune. Innanzitutto non vale a sostenere la tesi dell’amministrazione la circostanza che le nuove disposizioni siano definite espressamente “di carattere imperativo” in quanto comunque nulla si dice in ordine all’immediata applicabilità delle stesse. In secondo luogo, come già fatto dal Tribunale di Torino e di Salerno, viene integralmente richiamato l’articolo 65 della riforma Brunetta, destinato a disciplinare il periodo transitorio per l’entrata in vigore delle norme. Nei primi due commi si fa riferimento all’adeguamento dei contratti integrativi; il comma 5 prevede che le disposizioni della contrattazione collettiva nazionale si applicano dalla tornata contrattuale successiva a quella in corso. Ecco quindi la conclusione: le norme del Dlgs 150/2009 che riguardano la contrattazione trovano applicazione solo in riferimento ai Ccnl stipulati dopo l’entrata in vigore della riforma e non a quelli stipulati anteriormente con la conseguente salvezza degli effetti dei contratti nazionali già stipulati, che saranno caducati non già per contrasto con le norme del decreto, bensì per il sopravvenire della disciplina di fonte collettiva successiva. Il tribunale si sofferma anche sulle indicazioni della Funzione pubblica. Il comune di Trieste si è infatti “appoggiato” alle indicazioni contenute nella circolare n. 7/2010 del ministro Brunetta. Secondo il giudice, però, le circolari e le circolari interpretative hanno la sola funzione di esprimere un parere finalizzato a disciplinare l’attività degli organi amministrativi inferiori, ma, non costituendo fonti del diritto, non sono in alcun modo vincolanti per il tribunale. La circostanza quindi che il comune si sia adeguato alla circolare se esclude l’intenzionalità della condotta, non esclude, tuttavia, il carattere antisindacale della stessa.
Riforma Brunetta solo per i nuovi contratti collettivi
La sentenza del tribunale di Trieste
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