Ricostruzione post terremoto: istruzioni per l’esonero del contributo all’ANAC

Relativo a lavori, servizi e forniture espletati a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017

10 Novembre 2017
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Attraverso D.P.C.M. 28 settembre 2017 è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall’ANAC in data 29 marzo 2017, concernente l’esonero per l’anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell’Autorità nazionale Anticorruzione per l’affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell’ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017.

Ricostruzione post terremoto: l’esonero dal contributo

Come si legge nel comunicato emesso dall’ANAC “Ai fini dell’esonero del contributo in favore dell’Autorità per l’affidamento di lavori, servizi e forniture espletati dai soggetti attuatori/stazioni appaltanti ai sensi del  decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50 nell’ambito della ricostruzione pubblica, a seguito degli eventi sismici del 2016 e del 2017, è disponibile nella sezione Modulistica dell’area Servizi del portale dell’Autorità il fac-simile della richiesta di esonero. Detta richiesta, debitamente sottoscritta dal responsabile del procedimento, dovrà pervenire esclusivamente via PEC all’indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it entro i 15 giorni solari successivi alla pubblicazione della procedura nelle forme previste. L’Autorità provvederà, ove possibile, a operare l’esonero entro la data di  emissione del MAV relativo al quadrimestre nell’ambito del quale ricade la  procedura. In caso contrario l’Autorità provvederà a stornare gli importi nel  MAV del quadrimestre successivo ovvero a rimborsare il contributo non dovuto. I  soggetti attuatori/stazioni appaltanti indicheranno nel bando, nella lettera di invito o nella richiesta di offerta comunque formulata l’esonero dal contributo per gli operatori economici partecipanti.

Il modello per la richiesta di esonero

L’ANAC vigilerà sulla correttezza delle dichiarazioni pervenute. Per le procedure di selezione delle imprese ai sensi dell’art. 6,  comma 13, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, svolte da committenti  privati, il CIG sarà acquisito dagli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all’art. 3 del d.l. 189/2016 per conto dei soggetti privati beneficiari. Con  riferimento a queste procedure, nonché agli ulteriori affidamenti eseguiti dalle strutture commissariali medesime, regolarmente iscritte nell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti di cui all’articolo 33-ter del decreto legge del 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con  modificazioni, dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, dotate di proprio codice fiscale, l’esonero sarà gestito automaticamente dai sistemi informatici dell’ANAC su base soggettiva.

L’esonero si applica a tutte le procedure pubblicate a partire dal 28 settembre 2017”.

>> SCARICA IL MODELLO PER LA RICHIESTA DI ESONERO.

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