È illegittimo il riclassamento catastale che non indichi gli elementi necessari per giustificare le ragioni della variazione. Lo sottolinea la Cassazione con la sentenza 23247 del 2014, che annulla un classamento che l’Amministrazione aveva operato con un richiamo solo generico alle espressioni contenute nella norma che prevede modifiche di classe (nel caso specifico, l’articolo 1, comma 335 della legge 311/2004). «Questa sentenza – sottolinea il presidente di Assoedilizia Achille Colombo Clerici – è la prova della fondatezza della nostra posizione critica nei confronti di tutti quegli accertamenti».
In particolare, si discuteva di un castello composto da 38 unità, a nove delle quali l’Agenzia delle entrate aveva negato l’attribuzione della specifica categoria (A 9: castelli, palazzi con eminenti pregi artistici o storici).
Per fare ciò, l’ufficio si era limitato a richiamare la circostanza che il Comune avesse richiesto la revisione del classamento, e aveva richiamato una generica «evoluzione del mercato immobiliare» per negare a nove unità immobiliari la categoria A 9.
Secondo la Cassazione, invece, per modificare un classamento e cioè il valore degli immobili presenti nella micro zona, sarebbe stato necessario dimostrare un significativo scostamento del rapporto tra valore di mercato e valore catastale nella micro zona stessa, indicando il suddetto rapporto e le dimensioni del relativo scostamento. Di qui l’annullamento del provvedimento dell’Agenzia delle entrate, ed è il ritorno delle nove immobiliari nella categoria A 9. Accogliendo le tesi del contribuente, la Cassazione tributaria illustra la procedura che l’Agenzia deve effettuare quando attribuisce un nuovo classamento a seguito di variazioni: se la variazione si ricollega a trasformazioni edilizie subite dall’unità immobiliare, l’atto deve recare l’analitica indicazione di tali trasformazioni; se il nuovo classamento è adottato nell’ambito di una revisione dei parametri catastali delle microzone in cui l’immobile situato, a causa di un significativo scostamento del rapporto tra valore di mercato e valore catastale nella micro zona stessa rispetto all’analogo rapporto tra valore di mercato e catastale nell’insieme delle micro zone comunali, l’Agenzia deve indicare i suddetti rapporti tra valori e lo scostamento che emerge tra i valori stessi (di mercato e catastale).
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