Una recente pronuncia del Garante per la protezione dei dati personali (n. 206 del 27 aprile 2017), resa in adempimento di quanto previsto dall’art. 5, comma 7 del novellato decreto 33/2013, riveste particolare importanza per la frequenza e l’attualità con cui la fattispecie da essa contemplata si presenta nell’ambito delle attività degli Enti locali.
Nello specifico, il Garante si è pronunciato su di una richiesta di riesame di un provvedimento di diniego di accesso civico su richiesta del RPCT di un Comune del pavese (doc. web. 6388689): la richiesta di accesso aveva ad oggetto la copia su supporto elettronico di “tutte le determinazioni complete degli allegati emanate da tutti i responsabili dei servizi…non pubblicate in modo integrale” dell’anno 2016.
Tale richiesta non era stata accolta dal Comune perché ritenuta massiva – le determinazioni sarebbero state circa seicento – e manifestamente irragionevole: essa avrebbe comportato un carico di lavoro in grado di interferire con il buon funzionamento dell’amministrazione, con particolare riferimento all’individuazione, nel caso di specie, dei soggetti controinteressati e di tutta l’attività che il loro coinvolgimento avrebbe comportato (comunicazione agli stessi della domanda di accesso, disamina delle eventuali opposizioni ecc.).
Richieste massive e dati parasensibili: indicazioni operative per gli Enti locali
Diniego di accesso civico e privacy: nota a pronuncia del Garante per la protezione dei dati personali 27 aprile 2017, n. 206
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