Sono esclusi dal taglio del 10%, i compensi dei revisori dei conti negli enti locali. Il dl 78/2010, convertito dalla legge 122/2010 ha pesantemente condizionato i bilanci degli enti locali con misure sia di riduzione delle entrate sia di contenimento delle spese. La maggior parte di tali misure, peraltro, dovrà ancora mostrare gli effetti, in quanto l’entrata in vigore della maggior parte del decreto decorrerà dal 1° gennaio prossimo. Negli ultimi mesi il dibattito fra gli addetti ai lavori ha sollevato qualche dubbio circa l’eventuale applicazione del taglio del 10% dei compensi anche all’organo di revisione dell’ente locale. Si da evidenza che la decurtazione del 10% prevista da tale art. 6, comma 3 del dl 78/2010 non può essere applicata al compenso dei revisori dei conti degli Enti locali in quanto tale compenso è determinato dall’art. 241 del Tuel tramite apposito dm (l’ultimo è del 20/5/2005, G.U. 4/6/2005 n. 128) con metodo identico a quello previsto dallo stesso Tuel per i consiglieri ed assessori comunali. Poiché l’art. 1, comma 4 del Tuel prevede che tutte le deroghe e/o modifiche al Tuel devono essere espressamente modificative delle sue disposizioni, se l’art. 5, comma 7 del dl 78/2010 modifica espressamente l’art. 82 del Tuel (in merito alle indennità di consiglieri/assessori), l’art. 6, comma 3 del dl 78/2010 non esprime alcun richiamo modificativo all’art. 241 del Tuel. Ne consegue che la normativa sull’indennità del collegio dei revisori non può considerarsi modificata dal dl 78/2010 e su di essa non può essere applicata alcuna riduzione. A sostegno di tale tesi si richiama la recente direttiva del presidente del consiglio dei ministri del 4 agosto 2010 che facendo chiarezza in ordine alla riduzione dei costi degli apparati amministrativi statali e non, richiama la circolare 21/11/2006 del dipartimento per l’attuazione del programma la quale ha affermato che tra gli organi esclusi da tali tagli è compreso anche l’organo di revisione. Si ritiene altresì che nessun taglio possa essere operato nei confronti dei trattamenti retributivi riconducibili agli incarichi professionali quali assistenti sociali, legali, consulenti fiscali, e simili in quanto l’ultimo inciso del comma 3 dell’art. 6 esclude dai tagli il trattamento retributivo ? ovvero nel caso il compenso ? in quanto trattasi di una componenti retributive considerate di natura fondamentale e tutelata come tale dalla legge.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento