I revisori dei conti a sorteggio arrivano anche nelle società controllate dagli enti locali, a meno che siano quotate, e nelle aziende speciali. A prevederlo è l’articolo 1, comma 18 del Dl 126/2013, il provvedimento «salva-Roma» che in realtà estende i propri effetti ben al di là dei confini della Capitale.
La nuova norma, in pratica, estende alle società degli enti locali (e non a quelle partecipate da altre Pubbliche amministrazioni) il meccanismo introdotto per Comuni e Province dalla riforma di due anni fa (articolo 16, comma 25 del Dl 138/2011); anche nel caso delle società si prevede infatti la costruzione di un elenco, a cui si potranno iscrivere professionisti, docenti e revisori legali, e il meccanismo del sorteggio per i componenti dell’organo di revisione nominati dal soggetto pubblico. I revisori a sorteggio, secondo la norma, sostituiranno gli attuali al termine dei mandati, in tutte le aziende speciali e le società in cui un Comune o una Provincia hanno la maggioranza delle quote (articolo 2359, comma 1, numero 1 del Codice civile).
Il meccanismo dovrà essere disciplinato entro due mesi dal ministero dell’Interno, che dovrà definire le modalità di estrazione e i criteri per combinare il sorteggio con i parametri di professionalità e di complessità degli incarichi. Proprio l’esperienza di Comuni e Province mostra la delicatezza del compito: nei Comuni, per esempio, i professionisti al primo incarico vengono assegnati agli enti più piccoli, dove però c’è l’organo monocratico e il revisore al debutto non ha la possibilità di confrontarsi con colleghi più esperti di lui. Meglio sarebbe, quindi, dirottare questi professionisti nei Comuni più grandi, dove l’organo di revisione ha tre componenti e dove il presidente e il secondo revisore possono garantire una “formazione” sul campo.
L’estensione di questo meccanismo alle controllate, poi, in pratica impone il sorteggio per tutte le esperienze professionali di revisori e commercialisti che intendono specializzarsi negli enti pubblici: in un quadro che rischia di non incentivare merito e curricula, magari costruiti su singoli settori nell’ampio ventaglio di attività che caratterizza le società.
Intanto dal 31 ottobre è stato formalmente “riaperto” il Registro dei revisori legali che può ora accogliere le domande di iscrizione di tutti coloro (i neo dottori commercialisti in particolare) che abbiano maturato i diritti all’iscrizione al Registro sulla base ai criteri fissati dagli articoli 3, 4 e 5 del Dlgs 88/1992 e non a quelli (più restrittivi e parziali) di cui al Dm 145/2012. Di fatto da ieri è quindi possibile presentare le domande al Registro che avrà l’obbligo di accoglierle in tutti i casi in cui siano stati rispettati i requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge. E questo per effetto dell’articolo 2, comma 19, del Dl 126/2013, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 31 ottobre scorso.
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