Retribuzioni pagate in ritardo: ok alla tassazione separata se il ritardo non è fisiologico

Risoluzione Agenzia delle Entrate 13 dicembre 2017, n. 151/E

14 Dicembre 2017
Modifica zoom
100%
L’Agenzia delle Entrate (FiscoOggi) mediante comunicato del 13 dicembre 2017 rende noto che in caso di pagamento di retribuzioni di risultato in anni successivi rispetto a quello di maturazione, il ritardo può essere considerato fisiologico anche se l’erogazione degli emolumenti avviene nell’annualità ancora successiva a quella di maturazione, in considerazione delle procedure di liquidazione normalmente adottate.
Di contro, se nello stesso periodo d’imposta sono erogati eccezionalmente compensi arretrati relativi a più anni, in quanto, ad esempio, la semplificazione delle procedure ha comportato una accelerazione dei pagamenti, può essere che il maggior ritardo nel pagamento delle somme relative ai periodi più vecchi sia dovuto a cause non fisiologiche, tali da giustificare l’assoggettamento delle stesse alla tassazione separata. È questo il principale chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate attraverso la risoluzione n. 151/E del 13 dicembre 2017.

Retribuzioni pagate in ritardo: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Il quesito, posto da diverse Amministrazioni, riguarda le retribuzioni di risultato, relative agli anni 2103, 2014 e 2105, messe in pagamento nel corso de 2107, e se queste debbano essere assoggettate a tassazione separata, dal momento che il ritardo nell’erogazione ha superato l’arco temporale “fisiologico” di un anno.
È il Tuir, nell’articolo 17, comma 1, lettera b) a stabilire che l’imposta sugli “emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente” venga applicata separatamente dagli altri redditi posseduti nello stesso periodo di imposta e, partendo dalla norma, l’Amministrazione finanziaria, già con la circolare n. 1/1973, ha definito che per emolumenti arretrati devono intendersi tutte quelle somme che, per effetto di leggi, contratti, sentenze, promozioni, cambiamenti di qualifica o per ragioni simili, sono corrisposte per anni precedenti a quello in cui vengono percepiti.

>> CONTINUA A LEGGERE L’ARTICOLO

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento