Il Consiglio dei Ministri ha approvato nella seduta del 29 ottobre il d.d.l. di delega al Governo per la revisione della normativa in materia di filiazione (>> vedi anche la relazione illustrativa). Il d.d.l. cancella ogni differenza fra figli nati dentro o fuori il matrimonio. Si propone anche la modifica del diritto successorio. Ci sono norme anche sull’affidamento condiviso e sull’abbandono dei figli. Il fatto che una famiglia sia in serie difficoltà economiche non sarà più sufficiente per dichiarare un figlio in stato di abbandono e, quindi, adottabile da altre coppie. “Il d.d.l. si occupa anche di affidamento condiviso e del problema dell’abbandono dei figli nel momento in cui vengono dichiarati adottabili”, ha spiegato il Sottosegretario alla famiglia Carlo Giovanardi, per il quale è giusto “scrivere meglio le condizioni attraverso le quali un figlio è in stato di abbandono e può essere dato a un’altra coppia, magari chiarendo che le mere condizioni d’insufficienza economica di una famiglia non sono sufficienti per dichiarare un figlio in stato di abbandono”.
“Con l’equiparazione tra figli legittimi e naturali oggi abbiamo cancellato un’odiosa e anacronistica discriminazione che andava a colpire i più piccoli, l’anello più debole di ogni famiglia”, ha commentato il Ministro per le pari opportunità, Mara Carfagna. “Grazie ad un testo equilibrato, ponderato e condiviso, da oggi non vi sarà più quel distinguo tra figli di serie A e B, una classifica vissuta e subita dai minori per le scelte dei loro genitori, una distinzione che spesso era utilizzata anche nelle dispute per eredità, penalizzando chi era nato al di fuori del matrimonio. Da oggi – continua il Ministro – con un cambiamento del codice civile che si estende anche a quello lessicale, non si parlerà più di fratelli e fratellastri, di figli e figliastri, come nelle favole. In una società che si evolve e muta, è essenziale che le leggi, le Istituzioni e la classe politica diano risposte capaci di tutelare i cittadini e a garantire pari opportunità per tutti”, conclude il Ministro.
I CONTENUTI
Il disegno di legge si compone di quattro articoli. Il primo articolo introduce modifiche al codice civile: si sposta l’attenzione dal concetto di “potestà dei genitori” al più generale concetto delle relazioni che intercorrono tra genitori e figli. Accanto ai doveri dei genitori – mantenimento, educazione e istruzione (già previsti dalla Costituzione) – viene introdotto il diritto del figlio ad essere assistito moralmente, oltre che a crescere con la propria famiglia, ad avere rapporti con i parenti e ad essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano. Si introduce il principio generale della unicità dello stato giuridico di figlio, per effetto del quale le disposizioni in tema di filiazione si applicano a tutti i figli, senza distinzioni, salvi i casi in cui vi siano ragioni per distinguere i figli nati nel matrimonio da quelli nati fuori del matrimonio (le definizioni di “figli nati nel matrimonio” e “figli nati fuori dal matrimonio”, sostituiscono quelle precedenti di “figli legittimi” e “figli naturali”, adeguando, in tal modo, il codice civile, alla formula lessicale adottata dall’articolo 30 della Costituzione). L’articolo 2 contiene la delega al Governo ad intervenire in materia della filiazione e di dichiarazione di stato di abbandono per eliminare ogni residua differenziazione tra i figli anche adottivi. Alcuni tra i più significativi principi e criteri di delega sono la modifica della disciplina relativa al riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio: viene affermato il principio che il figlio riconosciuto è parente dei parenti del suo genitore. Si prevede, ai fini del riconoscimento, un abbassamento da 16 a 14 anni, dell’età richiesta per esprimere il consenso. Si afferma l’esigenza di un adeguamento della disciplina relativa all’inserimento del figlio nella famiglia del genitore che lo ha riconosciuto con quella dettata in materia di affidamento condiviso, prevedendosi comunque il consenso dell’altro coniuge convivente e l’ascolto degli altri figli conviventi. Viene adeguata la disciplina sulle successioni e sulle donazioni con l’obiettivo di eliminare ogni discriminazione tra figli. Si introduzione la nozione di abbandono, avendo riguardo alla mancanza di assistenza da parte dei genitori e della famiglia che abbia comportato un’irreparabile compromissione nella crescita del minore, fermo restando che non potranno costituire un ostacolo al diritto del minore a vivere nella propria famiglia, le condizioni di indigenza dei genitori. L’articolo 3 prevede l’emanazione di un regolamento per modificare la parte dell’ordinamento dello stato civile investita dalla nuova disciplina che sarà dettata dal legislatore delegato. L’articolo 4, relativo alla copertura finanziaria, prevede il divieto di nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
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