Il Sue, peraltro, sarà tenuto a indire la conferenza di servizi solo nel caso in cui l’amministrazione interpellata non abbia manifestato un dissenso espresso, motivato con la «assoluta incompatibilità dell’intervento» con l’interesse pubblico che la stessa è chiamata a tutelare. In questa specifica ipotesi non si darà luogo all’indizione della conferenza e all’ufficio non resterà altro che inoltrare all’interessato la comunicazione ai sensi dell’articolo 10-bis, della legge 241/1990, dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda, prima di procedere alla sua reiezione.
Pur essendo unico punto di riferimento per il cittadino, non può però ritenersi che il Sue sia il solo soggetto chiamato a rispondere di eventuali illegittimità dell’atto finale.
Sull’istituto della conferenza di servizi e la sua natura procedimentale e organizzativa, ci sono due recenti pronunce, una della Corte costituzionale (179/2012) e l’altra del Consiglio di Stato (4400/2012).
La conferenza, ricorda il giudice amministrativo, va intesa innanzitutto quale modulo procedimentale in cui si inseriscono valutazioni, pareri, determinazioni proprie di diverse amministrazioni, preposte alla cura di differenti interessi pubblici, allo scopo di snellire i tempi e le scansioni della procedura e di concentrarne l’esito in un unico provvedimento finale. Tale modulo, afferma la sentenza richiamando la decisione della Consulta, assume «la funzione di coordinamento e mediazione degli interessi in gioco al fine di individuare, mediante il contestuale confronto degli interessi dei soggetti che li rappresentano, l’interesse pubblico primario e prevalente». Quindi i giudici di Palazzo Spada osservano che «la conferenza di servizi trova il proprio senso nella partecipazione integrata di tutti i componenti necessari in tutte le fasi dei propri lavori, fino al provvedimento finale». L’adozione di quest’ultimo spetta alla «amministrazione che ha indetto la conferenza e ne ha assunto la conduzione, alla quale è rimessa la responsabilità di rendere la decisione finale derivante dalla valutazione collegiale».
Tuttavia, ricorda il giudice costituzionale, sotto l’aspetto organizzativo la conferenza di servizi non costituisce affatto un organo a se stante e non comporta «alcuna modificazione o sottrazione delle competenze, posto che ciascun rappresentante, partecipante alla conferenza, imputa gli effetti giuridici degli atti che compie all’amministrazione rappresentata, competente in forza della normativa di settore».
Può dunque ritenersi che al Sue – pur se tenuto ad assumere l’atto conclusivo del procedimento in quanto unico interlocutore del privato – non saranno giudizialmente imputabili, se non in via mediata, gli effetti di un provvedimento di diniego che sia assunto in forza dell’opposizione di una diversa amministrazione, nel caso in cui tale provvedimento venga poi impugnato e annullato in sede giurisdizionale. In altri termini, il Sue non potrebbe essere chiamato a rispondere del pregiudizio patrimoniale eventualmente causato al cittadino, che, pur impugnando l’atto conclusivo della conferenza di servizi, potrà e dovrà rivolgere la pretesa risarcitoria direttamente nei confronti della amministrazione che in quella sede ha espresso il proprio dissenso e determinato il rigetto dell’istanza con l’atto funzionalmente (e formalmente) assunto dal Sue.
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