Le Regioni hanno la possibilità di innalzare fino a 1 MW la soglia di applicabilità della Pas. Anche al di là di questo aspetto, però, il varo del nuovo Dlgs sulle rinnovabili imporrà l’adeguamento di tutta la disciplina dettata da leggi e decreti regionali. E questo proprio mentre molte regioni e province autonome non si sono ancora adeguate neppure a quanto stabilito dal Dm dello Sviluppo 10 settembre 2010 (che si occupa solo delle fonti rinnovabili che producono energia elettrica), nonostante sia abbondantemente scaduto il termine previsto. Peggio ancora: alcuni provvedimenti in vigore sono in lampante contraddizione perfino con il Dlgs 387 del 2003. Il panorama delle norme sulle autorizzazioni e sulle localizzazioni delle fonti rinnovabili in Italia risulta quindi a macchia di leopardo. Vi sono norme legislative impugnate e rese inefficaci dalla Corte costituzionale (per esempio in Basilicata, Puglia, Calabria e Valle d’Aosta), altre in via di impugnazione (Toscana, Marche), provvedimenti applicativi sospesi dal Tar (Sardegna) e altri che forse meriterebbero di esserlo, ma sono ancora applicati diligentemente dalle amministrazioni locali. Poiché sia la Corte costituzionale (per le leggi) che il Tar (per i decreti) hanno tempi di decisione lunghi e le impugnazioni fatte non riguardavano nemmeno l’incongruità con le linee guida ma con precedenti provvedimenti la situazione è senz’altro aggrovigliata. Tanto più che lo stesso Dlgs 387/2003 è in parte superato dal nuovo decreto legislativo e quindi il motivo dell’impugnazione può essere destinato a decadere, mentre ne sorgerebbero di nuovi di zecca.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento