Regioni garanti dell’aria pulita

In vigore il nuovo piano per ridurre l’inquinamento previsto dal decreto legislativo 155/2010

Italia Oggi
4 Ottobre 2010
Modifica zoom
100%

Zonizzazione del territorio, rilevazione e monitoraggio del livello di inquinamento atmosferico esistente, confronto con i nuovi valori limite di qualità dell’aria, adozione di misure ad hoc per ricondurre entro i parametri di legge le situazioni critiche e migliorare quelle non critiche. In vigore dal 30 settembre 2010 il nuovo piano per la tutela dell’aria previsto dall’esordiente decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155 (S.o. n. 217 alla Gazzetta Ufficiale del 15 settembre scorso, n. 216), il provvedimento di attuazione della direttiva 2008/50/Ce che pone precisi obblighi in capo di regioni e province autonome per raggiungere entro il prossimo 2020 un sensibile innalzamento della qualità dell’aria ambiente. La zonizzazione. Sarà primo obbligo degli enti citati suddividere il territorio di loro competenza in nuove zone ed agglomerati, in base ai criteri previsti dal nuovo dlgs 155/2010, quali densità emissiva, caratteristiche orografiche e meteo-climatiche, grado di urbanizzazione. Ogni area così individuata (in base a una scansione da ripetere ogni cinque anni) dovrà essere oggetto di una peculiare misurazione della qualità dell’aria. I valori da rispettare. Il livello di inquinamento riscontrato sarà guida per l’adozione da parte degli enti delle misure di intervento necessarie, e ciò in base ad una comparazione tra la qualità dell’aria rilevata e i nuovi valori imposti dal dlgs 155/2010. Il decreto legislativo individua infatti diversi livelli di degrado della qualità dell’aria (tutti quantificati nei suoi allegati), il superamento di ognuno dei quali imporrà precise azioni: il livello più basso è costituito dal «valore limite», il cui superamento può provocare effetti nocivi per l’ambiente nel suo complesso e per l’uomo; il parametro intermedio è costituito dal «livello critico», superato il quale possono verificarsi effetti negativi diretti su recettori quali piante, alberi, ecosistemi naturali (uomo escluso); il livello più grave è costituito invece dalla «soglia di allarme», oltre il quale sussiste un rischio per la salute umana anche in caso di esposizione di breve durata ed il cui raggiungimento (o superamento) impone l’adozione di provvedimenti immediati. Prevista anche una «soglia di informazione», il cui superamento fa scattare l’obbligo di comunicare al pubblico i rischi per la salute umana in caso di esposizione. Le misure antinquinamento. Il superamento (o il semplice rischio di superamento) dei valori sopra menzionati farà scattare per gli enti l’obbligo di adottare misure di intervento in grado di agire direttamente sulle sorgenti di emissione, misure che (nei casi più gravi) potranno comprendere: l’imposizione di prescrizioni particolari per la localizzazione e l’esercizio di impianti industriali, di trattamento rifiuti con emissioni in atmosfera; la limitazione di attività svolte tramite cantieri, macchine mobili, veicoli commerciali pesanti per il trasporto, navi, attività agricole di spandimento effluenti di allevamento; l’imposizione ai gestori di attività ad alto potenziale di inquinamento atmosferico dell’installazione di stazioni di rilevamento dell’inquinamento. Anche nelle zone non interessate da situazioni critiche sarà comunque obbligo degli enti, nel lungo termine, garantire un miglioramento graduale della qualità dell’aria ambiente, e ciò in vista del raggiungimento (come imposto dal dlgs 155/2010 in esame) entro il citato termine del 2020 del cosiddetto «valore obiettivo».

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento