Referendum 17 aprile, le domande ricorrenti

Sul sito del Ministero dell’interno sono state pubblicate le domande più ricorrenti che gli sono state poste

31 Marzo 2016
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Sul sito del Ministero dell’interno sono state pubblicate le domande più ricorrenti fatte dai Comuni con la relativa risposta.
Eccole qui di seguito. 

Qual è il quesito stampato sulla scheda?

Volete voi che sia abrogato l’art. 6, comma 17, terzo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, “Norme in materia ambientale”, come sostituito dal comma 239 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”, limitatamente alle seguenti parole: “per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale”?
Tale referendum ha la seguente denominazione, anch’essa riportata sulla scheda di votazione:
Divieto di attività di prospezione , ricerca e coltivazione di idrocarburi in zone di mare entro dodici miglia marine. Esenzione da tale divieto per i titoli abilitativi già rilasciati. Abrogazione della previsione che tali titoli hanno la durata della vita utile del giacimento.

Dove e come si rinnova la tessera elettorale?

La tessera elettorale si rinnova presso gli uffici elettorali dei Comuni di residenza; è opportuno che gli elettori che hanno necessità di rinnovare la tessera elettorale si rechino per tempo presso l’Ufficio elettorale del Comune di residenza; tale ufficio resterà comunque aperti per un rilevante lasso di tempo (dalle ore 9 alle ore 18) nei due giorni antecedenti la data della consultazione e, nel giorno della votazione, per tutta la durata delle operazioni di votazione, e quindi dalle ore 7 alle ore 23.

Per chi lavora fuori dalla propria regione, in Italia, vi è la possibilità di votare in un seggio diverso da quello di appartenenza? Se è possibile, quali documenti occorrono?

Per gli elettori che lavorano in un comune diverso da quello di residenza l’esercizio del diritto di voto in un seggio diverso da quello di appartenenza è possibile solo per i militari e appartenenti a Corpi militari, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, e per i naviganti (marittimi e aviatori). Costoro, previa esibizione della tessera elettorale, possono votare in una qualsiasi sezione di quel Comune.

Gli studenti che partecipano a progetti di formazione all’estero possono esprimere il loro voto nella città in cui si trovano al momento della consultazione?

Sì. La legge 6 maggio 2015, n. 52 ha previsto che per le elezioni politiche e per i referendum nazionali gli elettori italiani (ed i loro familiari conviventi) che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della medesima consultazione elettorale, possano votare per corrispondenza facendo richiesta di votare nel luogo in cui si trovano all’estero con un’espressa opzione, valida per un’unica consultazione.

Qual è la procedura di voto per gli Italiani residenti all’estero?

Per gli italiani residenti all’estero la modalità ordinaria di espressione del voto, prevista dalla legge per le elezioni politiche e per i referendum nazionali, è quella per corrispondenza. Gli elettori residenti all’estero che intendono esercitare il diritto di voto in Italia devono quindi esercitare espressa opzione in tal senso nei termini previsti dalla legge 459 del 2001.

Dove posso fare la domanda per essere chiamato come scrutatore?

Per essere designato quale scrutatore occorre essere iscritti nell’apposito Albo degli scrutatori che si tiene in ogni Comune. Entro il mese di ottobre di ogni anno il Sindaco, con manifesto da affiggere nell’Albo pretorio del Comune ed in altri luoghi pubblici, invita gli elettori che desiderano essere inseriti nell’Albo degli scrutatori a farne apposita domanda entro il mese di novembre.

Quale è il quorum necessario affinché il referendum abrogativo sia valido?

Per la validità del referendum abrogativo è necessaria la partecipazione alla votazione da parte della maggioranza degli aventi diritto.

Come può esercitare il diritto di voto chi si trova ricoverato in un ospedale?

L’elettore che sia degente in un ospedale o casa di cura è ammesso a votare nel luogo di ricovero. A tal fine deve presentare al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali è iscritto un’apposita dichiarazione recante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura e l’attestazione del direttore sanitario dello stesso luogo di cura comprovante il ricovero. Tale dichiarazione, da inoltrare per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell’istituto di cura, deve pervenire al suddetto Comune non oltre il terzo giorno antecedente la votazione.

Quali elettori diversamente abili hanno diritto ad essere accompagnati nella cabina elettorale per esercitare il diritto di voto?

Possono essere accompagnati all’interno della cabina elettorale solo gli elettori diversamente abili che siano fisicamente impediti nell’espressione autonoma del voto, e cioè i ciechi, gli amputati delle mani, e gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità. Possono quindi essere ammessi all’espressione del voto con l’assistenza di un altro elettore gli elettori che, presentando apposita certificazione sanitaria, abbiano ottenuto, da parte del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, l’inserimento sulla propria tessera elettorale dell’annotazione del diritto al voto assistito mediante apposizione dell’apposito codice (AVD).
Possono essere ammessi a votare con un accompagnatore anche gli elettori il cui impedimento fisico nell’espressione autonoma del voto sia evidente. Quando manchi il suddetto simbolo o codice sulla tessera elettorale o quando l’impedimento fisico non sia evidente il diritto al voto assistito può essere dimostrato con un certificato medico – redatto da un funzionario medico designato dai competenti organi delle unità sanitarie locali – nel quale sia espressamente attestato che l’infermità fisica impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di un altro elettore.
L’ammissione al voto assistito non è quindi consentita per infermità che non influiscono sulla capacità visiva oppure sul movimento degli arti superiori, ivi comprese le infermità che riguardano esclusivamente la sfera psichica dell’elettore. Gli handicap di natura psichica hanno infatti rilevanza ai fini del diritto al voto assistito solo allorquando la relativa condizione patologica comporti una menomazione fisica che incida sulla capacità di esercitare materialmente il diritto di voto.
Si precisa che nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido.

Quali sono i documenti di identità da presentare al momento del voto?

I documenti di identità da presentare al momento del voto sono quelli ricompresi in una delle tre seguenti categorie:
a) carta d’identità o altro documento d’identificazione munito di fotografia, rilasciato dalla pubblica amministrazione;
b) tessera di riconoscimento rilasciata dall’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia, purchè munita di fotografia e convalidata da un Comando militare;
c) tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purchè munita di fotografia.

È prevista la presenza di cittadini autorizzati a vigilare sulle operazioni di voto e spoglio analogamente a quanto previsto per i rappresentanti di lista nelle elezioni politiche?

Sì. I delegati di ciascun partito o gruppo politico rappresentato in Parlamento e i delegati dei promotori del referendum hanno facoltà di designare due propri rappresentanti, uno effettivo e l’altro supplente, presso l’ufficio di ciascuna sezione, per assistere a tutte le operazioni di voto e di scrutinio.

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