Redditometro in formato famiglia

La formulazione della determinazione del reddito prevista dalla manovra guarda oltre i singoli

Italia Oggi
12 Luglio 2010
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Il nuovo redditometro fa rotta sul nucleo familiare. La nuova formulazione dell’articolo 38 del dpr 600/73, a seguito delle modifiche introdotte dal dl 78/2010 (c.d. manovra correttiva), prevedono infatti che la determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche potrà essere fondata anche sul contenuto induttivo di elementi significativi di capacità contributiva, individuato mediante analisi campionaria di contribuenti differenziati in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza. Il concetto non è nuovo. La necessità di allargare il raggio di azione del redditometro dal singolo contribuente al suo nucleo familiare era già emersa sia in sede amministrativa che contenziosa. Per il fisco infatti la necessità di prendere in considerazione l’intero nucleo familiare al quale il contribuente appartiene è fondamentale per impostare correttamente la selezione delle posizioni da sottoporre ad accertamento redditometrico. Sarebbe inutile infatti concentrare l’accertamento su di un soggetto che sulla base della valorizzazione degli elementi significativi di capacità contributiva evidenzia una posizione reddituale non coerente ma che può trovare facilmente giustificazione nei redditi dichiarati dai suoi familiari conviventi. È la classica ipotesi del figlio, ancora convivente con i genitori, che possiede un reddito modesto pur essendo intestatario di beni significativi di capacità contributiva. Sempre nell’ottica del fisco e con particolare riferimento alla selezione delle posizioni da sottoporre ad accertamento tramite redditometro, la circolare n. 49/e del 9 agosto 2007 ricorda come, contrariamente al caso sopra evidenziato, un’attenta valutazione e analisi della rischiosità fiscale condotta sulle c.d. «famiglie fiscali» può consentire l’individuazione di soggetti che intestando ad altri familiari beni e servizi possono apparire, in prima battuta, come soggetti fiscalmente tranquilli. Sarà infatti proprio nei confronti di questi ultimi che le maggiori attenzioni del fisco dovranno invece concentrarsi. Diametralmente opposta e speculare alla visione del fisco è l’analisi condotta dal contribuente sulla posizione fiscale del proprio nucleo familiare. Come si può evincere infatti da alcune prese di posizione della giurisprudenza di merito (si veda tabella in pagina) per il contribuente può risultare decisivo ai fini del superamento della presunzione relativa costituita dalla ricostruzione sintetica del reddito effettuata dall’ufficio dimostrare, anche sulla base dell’id quod plerumque accidit, la concorrenza dei suoi familiari più stretti al sostenimento delle spese o agli acquisti di beni oggetto di redditometro. A prescindere da queste problematiche che coinvolgono, sotto aspetti diametralmente opposti, sia il fisco che i contribuenti, il legislatore della manovra correttiva sui conti pubblici 2010-2011 sembra voler fare riferimento al nucleo familiare sotto un’ottica ancor più originale. La determinazione sintetica stessa del reddito complessivo imputabile al contribuente avverrà infatti sulla base della sua collocazione in un range di posizioni costituite dalle tipologie standard di nuclei familiari suddivisi per aree geografiche. Così una coppia di coniugi con un figlio residente a Milano avrà una certa presunzione di reddito sintetico, che sarà ovviamente diversa da quella imputabile allo stesso nucleo familiare residente a Palermo o in un’altra città italiana. Difficile dire se questa nuova costruzione del «redditometro formato famiglia» sarà più o meno invasiva rispetto a quella individuale, basata sul dm 10 settembre 1992 e sui successivi provvedimenti attuativi. Solo quando sarà emanato il decreto del ministro dell’economia e delle finanze espressamente previsto dall’articolo 22 del dl 78/2010, si potranno tirare conclusioni definitive. In attesa di tale provvedimento normativo la cautela e i connessi timori sono d’obbligo. Il pericolo più evidente è senza dubbio costituito dalla valenza di presunzione relativa attribuita dalla legge alla ricostruzione sintetica del reddito complessivo del contribuente. È infatti evidente che una corretta definizione e delimitazione del nucleo familiare sarà decisiva ai fini del superamento della suddetta presunzione. Secondo un ragionamento logico che trae spunto sia dalla formulazione letterale dell’articolo 22 del dl 78/2010 sia dalla posizione assunta dalla Cassazione sul tema (si veda tabella in pagina), il concorso dei familiari più stretti al sostenimento delle spese correlate ai beni e servizi indice può essere fornito in maniera piuttosto agevole come se fosse per così dire in re ipsa. Assolutamente più complessa e articolata sarà invece la prova che al sostenimento di tali spese hanno concorso familiari diversi da quelli appartenenti alla famiglia fiscale considerata dai futuri provvedimenti normativi in corsi di emanazione. Per comprendere meglio il concetto torniamo all’esempio sopra formulato della famiglia di due coniugi con un figlio. Mentre il concorso alle spese dell’intero nucleo familiare da parte di entrambi i due coniugi sarà semplicemente dimostrabile anche senza necessità documentali di nessun tipo perché è per così dire, nei fatti, l’aiuto da parte di un familiare diverso, ad esempio il genitore di uno dei due coniugi, dovrà essere sottoposto a una rigorosa prova documentale. Sarà cioè necessario fornire all’Ufficio, in sede di contraddittorio preventivo, la prova del concorso da parte del familiare in questione al sostenimento delle spese e dei bisogni della famiglia sopra considerata. Questo tipo di aiuto esterno è, soprattutto in questi momenti di grave difficoltà e crisi economica, piuttosto frequente. Sarebbe pertanto auspicabile che gli uffici e le commissioni tributarie in presenza di queste situazioni si mostrassero comprensive nel valutare le argomentazioni dei contribuenti. L’introduzione dell’obbligatorietà del contraddittorio preventivo fra ufficio e contribuenti anche negli accertamenti con redditometro appare quanto mai opportuna anche per risolvere casi limite inerenti lo stesso concetto di famiglia fiscale come quelli sopra riportati.

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