Recupero dei tributi con sanzioni e interessi

Gli effetti per il pregresso

Italia Oggi
2 Maggio 2011
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Posto quanto disposto dal comma 5-bis, dell’art. 2, dl n. 225/2010 ovvero che le rendite, fatta salva la possibile dimostrazione contraria (onere probatorio a carico del contribuente), avranno decorrenza dal 1° gennaio 2007, è evidente che a partire dal consolidamento delle stesse (al decorso del termine dei 60 giorni dalla pubblicazione del comunicato di attribuzione della rendita presunta) scatteranno, con certezza quasi assoluta, i recuperi dei tributi pregressi. Sul punto è opportuno evidenziare, quantomeno, che a differenza delle precedenti disposizioni quella appena richiamata ha il pregio di dare certezza sulla validità (efficacia) della rendita presunta, limitando il potenziale recupero alle imposte (Irpef) e ai tributi (Ici) dei trascorsi quattro anni (2007/2010) e permettendo la regolarizzazione tempestiva del periodo d’imposta in corso (2011). Sul punto, ai fini dell’imposizione diretta (Irpef), si potrebbe procedere con la presentazione della dichiarazione integrativa a sfavore, nel rispetto del termine previsto nel 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione, ai sensi del comma 8, dell’articolo 2, dpr n. 322/1998, con la possibilità di utilizzare l’istituto del ravvedimento operoso per i versamenti carenti o omessi che rispettano almeno il cosiddetto «termine lungo» ovvero quello fissato sulla base della presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno in cui è stata commessa la violazione, ai sensi dell’articolo 13, dlgs n. 472/1997. È opportuno ricordare, inoltre, che a mente del penultimo periodo del comma 5-bis citato «_ i tributi, erariali e locali, commisurati alla base imponibile determinata con riferimento alla rendita presunta, sono corrisposti a titolo di acconto e salvo conguaglio_»; ciò significa che in caso di impugnazione della rendita, quando il contribuente si adegua e versa sulla base della rendita presunta nelle more dell’autotutela o del ricorso, il pagamento deve essere utilizzato a tale titolo, ma non si dovrebbero porre dubbi sul fatto che le sanzioni e gli interessi dovranno essere determinati sulla base del differenziale tra la nuova rendita e quella utilizzata tempo per tempo, per la quantificazione delle imposte e dei tributi pregressi. Per quanto concerne il tributo locale (Ici), ai fini della determinazione delle sanzioni, si deve far riferimento all’art. 14, dlgs n. 504/1992 che, guarda caso, con decorrenza dal 1° gennaio 2007, dispone l’applicazione di una sanzione dal 100 al 200%, con un minimo di 51 euro per l’omessa presentazione della dichiarazione o denuncia, ridotta al 50% in presenza di dichiarazione infedele, mentre per l’omesso o tardivo o insufficiente versamento alle prescritte scadenze, in acconto o a saldo del tributo, la sanzione risulterà pari al 30% dell’importo non versato. Anche in tal caso, ove possibile, si rende applicabile l’istituto del ravvedimento operoso, di cui al citato art. 13, dlgs n. 472/1997, anche per la presentazione di una dichiarazione rettificativa della precedente denuncia.

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