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Modalità per il potenziamento degli organici nei Comuni
La normativa in oggetto ha introdotto alcune importanti previsioni volte a potenziare gli organici dei Comuni interessati dall’attuazione dei progetti previsti dal Piano Nazionale di ripresa e resilienza. Il comma 1 bis dell’art. 31 prevede la possibilità “nei Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, interessati dagli interventi previsti dal Piano Nazionale di ripresa e resilienza, al fine di accelerare la programmazione e l’attuazione, nell’ambito degli uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco o degli assessori, di cui all’art.90 del TUOEL, di conferire incarichi di consulenza e collaborazione ad esperti di comprovata qualificazione professionale“. Tali incarichi possono avere una durata non superiore al 31 dicembre 2026 e cessano comunque automaticamente con la cessazione del mandato amministrativo del conferente.
Il successivo art.31 bis, comma 1, del decreto legge n. 152/21 stabilisce che” al solo fine di consentire attuazione dei progetti previsti dal Piano Nazionale di ripresa e resilenza (PNRR), i Comuni che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai predetti progetti possono, in deroga all’art.9 comma 28 del decreto legge 31 maggio 2010 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, e all’art.259, comma 6 del testo unico dell’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale, in possesso di specifiche professionalità, per un periodo anche superiore a 36 mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relativa agli ultimi tre rendiconti approvati, considerata al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella 1 annessa al predetto decreto. Le predette assunzioni sono subordinate all’asseverazione da parte dell’organo di revisione del rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio.”.
Il comma 3 del medesimo art. 31 bis prevede, poi, che le disposizioni sopra citate “si applicano anche ai Comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli artt. 242, 243, 243 bis,243 ter e 244 del TUOEL, previa verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, di cui all’art.155 del predetto Testo Unico, da effettuarsi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta inoltrata dai Comuni interessati“.
I Comuni, attuatori di interventi di investimento o di programmi finanziati a valere su specifiche risorse afferenti al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), possono procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato o ad esperiti di comprovata esperienza, inseriti nei quadri economici previa verifica dell’ammissibilità delle spese da parte delle Amministrazioni centrali titolari dei singoli interventi. La legge di bilancio 2022 ha, inoltre, previsto uno specifico finanziamento per l’assunzione del personale per i piccoli comuni (con popolazione residente inferiore ai 5mila abitanti) portando una dotazione finanziaria massima di 30 Milioni di euro erogabili secondo le richieste provenienti da tali enti da inoltrare al Dipartimento della Funzione Pubblica entro il 31 gennaio 2022.
Il servizio targato Maggioli, Modulisticaonline.it, fornisce gli elementi essenziali ai Comuni sulla base delle indicazioni attualmente provenienti dalla circolare esplicativa del MEF e da indicazioni all’uopo elaborate dall’ANCI, distinguendo gli interventi o programmi per assunzione a tempo determinato o di lavoro autonomo, da inserire nei quadri economici secondo le indicazioni del MEF, e le richieste di finanziamento dei piccoli Comuni.
>> NUOVA PRATICA: ASSUNZIONI STRAORDINARIE DEI COMUNI PER L’ATTUAZIONE DEL PNRR.
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