In sintesi non integra la fattispecie del rifiuto penalmente rilevante ai sensi del comma 1 dell’articolo 328 del Codice penale, la condotta del soggetto competente ad adottare l’atto qualora lo ometta nel momento in cui avrebbe potuto essere compiuto soltanto in base a una complessiva valutazione dell’azione amministrativa fondata sulle migliori prassi o in applicazione del principio di precauzione.
Il caso di specie esaminato nella pronuncia concerne la situazione di rilievo penale legata a concessioni per l’installazione di strutture balneari sull’arenile. In seguito a ciò veniva imputato inizialmente per abuso d’ufficio e poi per rifiuto di atti d’ufficio, l’assessore all’ambiente del Comune di Napoli perché non aveva ostacolato le concessioni e anzi aveva dato parere favorevole al rilascio da parte del soggetto competente. La Suprema Corte sintetizza come non spettasse all’assessore comunale all’ambiente, bensì all’Autorità portuale il rilascio delle concessioni contestate. Ciò è pertanto sufficiente a escludere l’imputabilità dell’assessore: la sua condotta infatti (non aver ostacolato l’azione di altro soggetto amministrativo competente) configura al massimo un abuso d’ufficio, ma non il rifiuto di atti d’ufficio. Quest’ultima fattispecie si palesa solo quando “l’atto doveva essere compiuto ed è stato, invece, omesso”.
>> CONSULTA LA SENTENZA: CASS. PENALE 25 GENNAIO 2017, n. 3799.
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